IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 483/1987
 proposto da Palazzo Nicola Antonio, rappresentato e difeso  dall'avv.
 Giovanni B. Percaccio ed elettivamente domiciliato presso il medesimo
 in Roma, via Federico Ozanam n. 69, contro l'E.N.P.A.S.,  in  persona
 del   legale   rappresentante  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, il provveditorato agli studi di
 Matera,  in persona del provveditore pro-tempore, non costituitosi in
 giudizio, per l'annullamento della delibera n.  07637-152726  del  23
 ottobre  1986,  con  la quale l'interessato ha percepito, a titolo di
 indennita' di buonuscita, una somma inferiore a quella  prevista  per
 il   mancato   riscatto   o  la  mancata  ricongiunzione  degli  anni
 scolastici, che vanno dal 1941-42 al 1961-62, nonche' per la  mancata
 inclusione   dell'indennita'   integrativa   speciale   come  elmento
 costitutivo di base per il computo della  buonuscita,  nonche'  degli
 atti precedenti o seguenti, comunque connessi;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S.;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Vista  la  decisione n. 510/1989, con la quale sono stati disposti
 incombenti istruttori;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per la pubblica udienza del 12 febbraio 1990,
 il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e  udito,  in  detta  udienza
 l'avv. Percaccio per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                            FATTO E DIRITTO
    1. - Con il ricorso in esame l'istante pone due distinte questioni
 in ordine all'indennita' di buonuscita al medesimo  spettanti:  l'una
 concerne la determinazione dei periodi di servizio che debbono essere
 presi  in  considerazione  ai  fini  della  liquidazione   di   detta
 indennita' e l'altra riguarda l'eventuale computabilita', agli stessi
 fini, dell'indennita' integrativa speciale.
    La  prima  questione  e'  stata  decisa  dal collegio con separata
 sentenza, mentre la seconda forma oggetto della presente ordinanza.
    2.  -  Va al riguardo rilevato che la richiesta del ricorrente non
 puo', allo stato della legislazione, essere accolta, come di  recente
 ha  ribadito  la  Sezione  con la sentenza 20 dicembre 1988, n. 1918,
 dalle cui conclusioni non si ravvisano ragioni per discostarsi.
    3.    -   Si   appalesa   rilevante   quindi   la   questione   di
 costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,  n.
 1032,  nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale
 dalla base contributiva e, conseguentemente, dalla  base  di  calcolo
 dell'indennita'   di   buonuscita,   sollevata   dal  ricorrente  con
 riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Ed  invero  non
 puo'   dubitarsi   della  rilevanza  della  questione  giacche'  solo
 nell'ipotesi di un'eventuale  pronuncia  della  Corte  costituzionale
 dichiarativa  dell'illegittimita'  costituzionale del mancato computo
 dell'indennita' integrativa speciale, la domanda puo' essere accolta.
    4. - E' noto al collegio che la Corte costituzionale ha dichiarato
 la questione inammissibile con la sentenza 25 febbraio 1988, n.  220.
    Ritiene,  tuttavia,  il collegio che, mentre per il resto non sono
 intervenuti nuovi elementi di giudizio,  per  quel  che  riguarda  la
 violazione   dell'art.   3   della  Costituzione  per  disparita'  di
 trattamento  rispetto  ai  dipendenti   degli   enti   locali,   sono
 sopravvenute importanti novita'.
    Occorre  al  riguardo  considerare  che  a quest'ultimi dipendenti
 viene erogata dall'I.N.A.D.E.L., all'atto del collocamento a  riposo,
 un'indennita'  (l'indennita'  premio  di  fine servizio) che, benche'
 abbia la stessa natura previdenziale dell'indennita'  di  buonuscita,
 e' tuttavia calcolata tenendo anche conto dell'indennita' integrativa
 speciale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della  legge  7  luglio
 1980, n. 299.
    La  Corte costituzionale con la citata sentenza ha invero ribadito
 il precedente orientamento secondo cui la valutazione comparativa tra
 le  due  indennita'  non  puo' essere limitata a singole disposizioni
 delle rispettive normative,  in  quanto  queste  non  possono  essere
 avulse alla disciplina complessiva nella quale si collocano.
    Successivamente   sono,   tuttavia,   intervenute  due  importanti
 sentenza della Corte costituzionale in materia di  indennita'  premio
 di servizio che potrebbero far ritenere superato tale orientamento.
    Con  la  sentenza  30  giugno 1988, n. 763, dopo aver rilevato che
 "tra le varie indennita' di fine rapporto possono  bensi'  sussistere
 differenze   di  dettaglio  inerenti  alle  peculiarita'  proprie  di
 ciascuna, ma nella  sostanza  esse  sono  analoghe  ed  omogenee  per
 finalita'  da  realizzare,  sicche'  la loro disciplina sostanziale e
 fondamentale non puo'  essere  differente"  e  che  "proprio  per  la
 omogeneita' delle due indennita' (premio di servizio e buonuscita)...
 non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la  sostanziale
 disparita' di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai
 dipendenti  statali",   la   Corte   costituzionale   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale di quelle disposizioni della legge 8
 marzo 1968, n. 152 (Nuove  norme  in  materia  previdenziale  per  il
 personale degli enti locali) che per il conseguimento dell'indennita'
 premio di servizio prevedevano condizioni piu' restrittive rispetto a
 quelle dettate per l'indennita' di buonuscita.
    Con  la  sentenza  14  luglio  1986,  n.  821, la Corte, dopo aver
 evidenziato che "le due indennita' (premio e servizio di  buonuscita)
 risultano ormai completamente equiparate" e che "pertanto non trovano
 piu'  razionale  e  adeguata  giustificazione   le   norme   che   le
 assoggettano  ad  un  differente  trattamento,  tanto piu' che questa
 Corte piu' volte aveva segnalato  al  legislatore  la  necessita'  di
 dettare una disciplina delle indennita' di fine servizio erogate agli
 impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti uniforme  rispetto  a
 quella  propria  della indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti
 statali", ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  quelle
 disposizioni  della  legge  n.  152/1968  che  per  i collaterali dei
 dipendenti degli enti locali subordinano  il  diritto  all'erogazione
 dell'indennita'  premio  di  servizio  a  condizioni piu' restrittive
 rispetto a quelle previste per il  conseguimento  dell'indennita'  di
 buonuscita da parte dei collaterali dei dipendenti dello Stato.
    Appare,  dunque, evidente che attualmente il predetto orientamento
 di non considerare comparabili singole disposizioni degli ordinamenti
 previdenziali   puo'   ritenersi  ancora  valido  -  al  piu'  -  con
 riferimento a disposizioni che abbiano scarsa rilevanza  nel  sistema
 di determinazione del trattamento di quiescenza.
    Senonche',  non sembra che possa sfuggire il peso che l'indennita'
 integrativa speciale puo' assumere nel trattamento di  fine  servizio
 E.N.P.A.S.  se  in  esso  computata,  tanto  piu' che si tratta di un
 emolumento  che,  progredendo  naturalmente  col  passe  degli  anni,
 costituisce  ed  e'  destinato  inevitabilmente  a  divenire la parte
 sempre piu' rilevante  della  retribuzione.  Alla  luce  delle  brevi
 considerazioni che precedono non sembra percio' al Collegio che possa
 sfuggire l'irragionevolezza dalla  discriminazione  di  cui  soffrono
 ancora  i trattamenti di fine servizio erogati dall'E.N.P.A.S. Di qui
 la non manifesta infondatezza della  questione  di  costituzionalita'
 per  la  disparita' che sussiste al riguardo tra dipendenti statali e
 dipendenti  degli  enti  locali.  Non  senza  peraltro  rilevare  che
 l'aggravio   di   spese   che   deriverebbe  al  pubblico  erario  da
 un'eventuale sentenza di illegittimita' dalle  norme  che  secondo  i
 nuovi  rilievi  prima  enunciati  vengono  riproposte all'esame della
 Corte costituzionale sarebbe non  poco  mitigato  dal  fatto  che  il
 riconoscimento   del   computo   nella   buonuscita   dell'indennita'
 integrativa speciale recherebbe comunque nuovi introiti  allo  Stato,
 dovendo  in tal caso la stessa indennita' essere anch'essa soggetta a
 contribuzione.