P. Q. M. Dispone la riunione dei ricorsi di cui in premessa, e ritiene, per le ragioni esposte in motivazione, non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 76, primo comma, punto 2, della legge regionale del Veneto n. 61 del 27 giugno 1985 come modificato dall'art. 12 della legge regionale del Veneto n. 9 dell'11 marzo 1986, con riferimento agli artt. 117 e 5 della Costituzione, in quanto in contrasto con la norma di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge statale n. 47 del 12 febbraio 1985; Sospende i giudizi in epigrafe; Rimette alla Corte costituzionale a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dedotta questione di legittimita' costituzionale; Manda alla segreteria della sezione di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al presidente della giunta regionale del Veneto, ed alla comunicazione della medesima al presidente del consiglio regionale del Veneto. Cosi' deciso in Venezia, addi' 30 novembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) L'estensore: (firma illeggibile) Il segretario: (firma illeggibile) 90C0808