P. Q. M.
    Dispone la riunione dei ricorsi di cui in premessa, e ritiene, per
 le ragioni  esposte  in  motivazione,  non  manifestamente  infondata
 l'eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 76, primo comma, punto
 2, della legge regionale del Veneto n. 61 del  27  giugno  1985  come
 modificato dall'art. 12 della legge regionale del Veneto n. 9 dell'11
 marzo 1986, con riferimento agli artt. 117 e 5 della Costituzione, in
 quanto  in  contrasto  con la norma di cui all'art. 25, ultimo comma,
 della legge statale n. 47 del 12 febbraio 1985;
    Sospende i giudizi in epigrafe;
    Rimette  alla  Corte  costituzionale  a  norma dell'art. 134 della
 Costituzione e dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
 dedotta questione di legittimita' costituzionale;
    Manda   alla   segreteria   della   sezione   di  provvedere  alla
 notificazione della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al
 presidente  della  giunta regionale del Veneto, ed alla comunicazione
 della medesima al presidente del consiglio regionale del Veneto.
     Cosi' deciso in Venezia, addi' 30 novembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)
   L'estensore: (firma illeggibile)
   Il segretario: (firma illeggibile)
 90C0808