ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, in relazione all'art. 4, della legge della Regione Lazio riapprovata il 14 febbraio 1990 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Disciplina del sistema informativo regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 marzo 1990, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1990; Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e l'avv. Achille Chiappetti per la Regione. Ritenuto in fatto 1. - Il Consiglio della Regione Lazio, con deliberazione n. 297 del 20 dicembre 1986, approvava lo studio di fattibilita' per la realizzazione di un sistema informativo automatizzato presentato dalla ditta ISED S.p.A. e, nella seduta del 6 dicembre 1989, una legge recante la disciplina del sistema informativo regionale. Dopo avere precisato all'art. 4 che i criteri e le linee programmatiche per l'attuazione del sistema informativo e le caratteristiche progettuali di massima erano indicate nel suddetto studio, la citata legge, all'art. 5 stabiliva che, in attuazione del progetto di cui al precedente art. 4, la Giunta regionale avrebbe deliberato annualmente un programma operativo che avrebbe individuato: a) i settori e le aree di attivita'; b) gli interventi e i soggetti tenuti a realizzarlo; c) le modalita' e gli strumenti di attuazione; d) i piani di formazione del personale interessato; e) le risorse finanziarie. Il Governo rinviava la legge al Consiglio regionale per il riesame osservando che l'art. 5 della stessa, autorizzando la Giunta regionale a deliberare un programma operativo annuale, attribuiva ad essa una potesta' regolamentare di spettanza del Consiglio ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione. Il Consiglio regionale, nella seduta del 14 febbraio 1990, riapprovava la legge apportandovi alcune modifiche. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 17 marzo 1990, ha impugnato l'art. 5 in relazione all'art. 4 della stessa legge, nella formulazione successiva al rilievo. Deduce che il Consiglio regionale si e' limitato ad apportare al testo dell'art. 5 modifiche solamente formali, sostituendo alla denominazione "programma operativo" quella di "previsione degli interventi operativi ed attuativi" lasciando, pero', inalterata la sostanza delle deliberazioni attribuite alla Giunta regionale, le quali deliberazioni costituiscono esercizio di potesta' regolamentare e cio' in contrasto con l'art. 121 della Costituzione. Aggiunge che il contenuto della deliberazione consiliare e' l'approvazione di un semplice studio di fattibilita' recante solo indicazioni di larga massima. Sono, invece, affidate alla Giunta attivita' di pianificazione e programmazione implicanti rilevanti scelte strategiche e sostanziali; previsioni di carattere normativo in ordine agli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rimuovere; la deliberazione di piani di definizione dei settori e delle aree di attivita' da informatizzare; la scelta degli interventi e dei soggetti tenuti a realizzarli; delle modalita' e degli strumenti di attuazione nonche' delle risorse finanziarie. Trattasi di attivita' normativa di spettanza del Consiglio regionale. Tanto che le determinazioni inerenti al subsistema gia' ipotizzato nel citato studio di fattibilita' sono state effettuate con deliberazione consiliare (n. 363 del 28 maggio 1987). 2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente della Giunta regionale. Egli ha osservato che i compiti attribuiti alla Giunta regionale, secondo quanto risulta dalla stessa legge e dall'art. 5 in particolare, hanno natura esecutiva ed operativa cosi' come le attivita' ad essa demandate. Peraltro, in base alle successive disposizioni della stessa legge, le dette attivita' devono svolgersi secondo i precisi criteri stabiliti dal Consiglio regionale (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12), sotto il suo costante controllo (artt. 6, ultimo comma, 8, secondo comma) e nei limiti di spesa da esso stabiliti. Ha concluso per la infondatezza o la inammissibilita' della questione. Considerato in diritto 1. - La Corte e' chiamata a decidere se l'art. 5 della legge regionale del Lazio, approvata il 6 dicembre 1989 e riapprovata il 14 febbraio 1990, il quale demanda alla Giunta regionale le deliberazioni annuali degli interventi operativi ed attuativi del sistema informativo regionale in conformita' dei criteri e delle linee programmatiche di cui all'art. 4 della stessa legge e secondo lo studio di fattibilita' approvato dal Consiglio regionale il 20 dicembre 1986 (deliberazione n. 297), attribuisca o meno alla detta Giunta regionale potesta' regolamentare, in contrasto con l'art. 121 della Costituzione. 2. - La questione non e' fondata. Gli interventi operativi ed attuativi dei criteri e delle linee programmatiche per la realizzazione del sistema informativo regionale nonche' delle caratteristiche progettuali di massima per la introduzione dei processi di informazione, gia' deliberati dal Consiglio regionale, hanno natura meramente esecutiva. Lo si evince con assoluta certezza dall'esame valutativo delle attivita' demandate alla Giunta regionale elencate nell'art. 5 ora impugnato. Esse consistono nella individuazione dei settori e delle aree di attivita'; nella scelta dei soggetti tenuti a realizzare gli interventi necessari; nella determinazione delle modalita' e degli strumenti di attuazione; nella compilazione dei piani di formazione del personale; nell'utilizzazione delle risorse finanziarie gia' individuate e specificate nella stessa legge regionale (art. 14). La Giunta regionale, in definitiva, predispone ed appresta le strutture umane e materiali e ogni altro mezzo per attuare e rendere funzionante il sistema informativo scelto e indicato nelle linee fondamentali dal Consiglio regionale. Essa opera in una visione organica ed integrata tenendo anche conto delle disposizioni e degli indirizzi dello Stato in materia. Sono predeterminati dal Consiglio regionale non solo i criteri da osservare ma anche i traguardi da raggiungere e sono inoltre previsti appositi controlli dello stesso Consiglio regionale al quale la Giunta presenta ogni anno una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e dei programmi operativi (artt. 6 e 8, legge regionale cit.). Alla Regione, peraltro, e' riservata la promozione delle attivita' degli enti regionali strumentali, delle unita' sanitarie locali, degli enti territoriali e di qualsiasi altro ente locale anche per quanto riguarda i dati utili e necessari per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e di attuazione. La stessa Regione tiene i rapporti con gli enti e con lo Stato. In verita' la legge regionale e' molto complessa ed articolata nella determinazione delle competenze della Giunta e del Consiglio regionale che tiene ben distinte. Alla Giunta non e' affatto conferita una potesta' regolamentare ma e' demandato il compimento soltanto di atti esecutivi ed attuativi. Cio', peraltro, e' conforme a quanto dispone lo Statuto della Regione Lazio secondo cui (art. 22, nn. 1 e 2, legge 22 maggio 1971, n. 346) spetta alla Giunta regionale l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio regionale e la esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso.