Ricorso della regione Piemonte, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, sig. Vittorio Beltrami, reppresentato e difeso, in virtu' di delibera della giunta regionale n. 937605 del 15 maggio 1990, e come da delega per notar dott. Benedetta Lattanzi n. 18505 del 15 maggio 1990, dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, largo della Gancia, 1, contro la regione Valle d'Aosta per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta del 15 marzo 1990, n. 342, giunta a conoscenza della regione solo in data 9 aprile 1990, di divieto di introduzione nel territorio della regione Valle d'Aosta di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane. F A T T O Con ordinanza n. 342 del 15 marzo 1990 il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta ha vietato, "limitatamente al 1990, e alla pratica della monticazione, l'introduzione nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta di ovini e caprini provenienti dalle altre regioni italiane". Tale ordinanza veniva assunta sulla base della seguente motivazione: "Vista la particolare situazione sanitaria degli allevamenti della nostra regione per quanto attiene all'infezione di natura brucellare; Considerato che gli animali della specie ovina e caprina possono trasmettere la brucellosi piu' facilmente di altri animali, anche in considerazione delle modalita' di spostamento e di utilizzazione dei pascoli; Appurato che nel periodo estivo si sono verificati casi di promiscuita' di tali animali con altri appartenenti agli allevamenti della nostra regione; Accertato anche che la presenza di ovini e carini nel territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso puo' essere causa di contagio per gli stambecchi e i camosci; Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizza veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge regionale 11 maggio 1981, n. 24". Il divieto dell'introduzione di ovini e caprini in Val d'Aosta si rivolge specificamente agli allevamenti piemontesi; esso e' gravemente lesivo elle competenze della regione Piemonte, oltreche' degli interessi degli allevatori e della regione; e' viziato sotto vari profili; e assolutamente irragionevole, giacche' la realta' degli allevamenti ovini e caprini del Piemonte e' quella di allevamenti in gran misura indenni da infezioni. Contro tale provvedimento la regione Piemonte, ricorre per le seguenti ragioni di; D I R I T T O 1. - Violazione dell'art. 120 della Costituzione in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 4/1972 e all'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977. La regione Piemonte, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, e' attributaria delle competenze in materia di igiene e polizia veterinaria. In virtu' del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 2, ultimo comma, "sono trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'esistenza zooiatoria, ivi compresa l'istituzione, modifica e soppressione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria". Il d.P.R. n. 616/1977 ha trasferito alle regioni sia, nell'ambito dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, le funzioni di "igiene e assistenza veterinaria, ivi comprese la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza negli animali e sulla loro alimentazione, nonche' sugli alimenti di origine animale" (art. 27, lett. e), sia, nell'ambito della materia "agricoltura e foreste", "il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili dagli animali e della zoonosi" (art. 66, lett. d). Rimangono invece di competenza dello Stato l'individuazione delle malattie infettive del bestiame e la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi (art. 6, lett. v) della legge n. 833/1978; art. 71 del d.P.R. n. 616/1972). La regione Piemonte ha esercitato le sue competenze amministrative, da ultimo con d.p.g.r. 21 marzo 1985, n. 2585, che ha previsto l'obbligatorieta' delle operazioni di zooprofilassi per la brucellosi per gli ovini e i caprini. I risultati sono molto favorevoli, essendo gli allevamenti piemontesi indenni da briucellosi nella misura del 76%. "L'espressione 'polizia veterinaria' definisce il settore della legislazione sanitaria che ha per scopo la lotta contro le malattie infettive e diffusione degli animali... campo di azione della polizia veterinaria (e') non soltanto la repressione, ma anche la prevenzione delle malattie degli animali" (cosi' A. Ademollo, polizia veterinaria, in nov.mo dig.it. XIII, 239). I provvedimenti relativi allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, di alpeggio, di trasumanza o monticazione, di pascolo vagante sono tipici provvedimenti di polizia veterinaria: il d.P.R. 8 febbraio 1952, n. 320, dedica a tale subsettore un intero capo. L'art. 120, secondo comma, della Costituzione, prevede che la regione "non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni" (il primo comma prevede - come e' noto - che "la regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni"). Nessun dubbio puo' sussistere sul carattere immediatamene precettivo della dispoisizione e sulla applicabilita' anche alle regioni a statuto speciale (v. A Pubusa, Commento all'art. 120, in Commentario alla costituzione a cura di G. Branca, 447). Il testo della disposizione e' del tutto chiaro: non possono essere frapposti ostacoli alla libera circolazione di persone e cose (e animali) tra le regioni. Il rafforzativo "in qualsiasi modo" lascia pensare che nessuna motvazione puo' essere assunta a base di un provvedimento regionale che limiti la libera circolazione di persone, animali e cose; solo atti statali potrebbero legittimamente limitare - se del caso - la circolazione tra regioni. Rispetto a tale disposizione il contrasto del provvedimento impugnato e' palese: l'art. 20 proibisce ogni e qualsiasi provvedimento, comunque motivato e per qualsivoglia ragione assunta, limitativo della circolazione. Il divieto di introdurre in Val d'Aosta ovini e caprini provenienti da altre regioni, oltre a violare testualmente l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, mette nel nulla le richiamate competenze regionali in materia di polizia veterinaria competente, come si e' detto, puntualmente esercitate dalla regione Piemonte, che ha, con d.p.g.r. 21 marzo 1985, n. 2585, confermato l'obbligatorieta' della vaccinazione conro la brucellosi e vietato la transumazione di greggi non indenni da brucellosi. Cosicche', il contestato provvedimento della regione Val d'Aosta, oltre ad essere illegittimo e a violare le competenze della regione Piemonte, e' oltre tutto affatto inutile, proprio perche' la regione Piemonte ha correttamente utilizzato le sue competenze in materia. 2. - Violazione dell'art. 120 della Costituzione e del d.P.R. n. 4/1972, dell'art. 66 del d.P.R. del 1977, anche in relazione agli artt. 41, 42 e 44, nonche' 105, 106, 107, 109, 110 e 111 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria; al d.m. 4 giugno 1968, modificato da dd.mm. 9 agosto 1971, 15 giugno 1976, 15 dicembre 1976, 28 aprile 1979, 15 aprile 1981, 6 novembre 1981, relativo al "piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina"; agli artt. 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; all'art. 38 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta; dell'art. 2 della legge regione Val d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24, recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli artt. 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La conclusione non e' diversa anche se si volesse ritenere che "la limitazione alla circolazione dei beni e'... condizione necessaria non sufficiente a far scattare il divieto..., richiedendosi altresi' che la differenziazione della disciplina appaia arbitraria ed irragionevole in quanto il sacrificio al libero movimento delle cose non sia bilanciato da altri interessi costituzionalmente garantiti" (A. Pubusa, p. cit. 451). Secondo tale tesi occorrerebbe verificare se esistano interessi costituzionalmente garantiti tali da poter limitare la portata del secondo comma dell'art. 120 e se, comunque, il provvedimento sia stato legittimamente emanato. Ora, il provvedimento impugnato e' assunto in relazione alla "particolare situazione sanitaria degli allevamenti della nostra regione per quanto attiene all'infezione di natura brucelolare". Gli artt. 106 e 107 del regolamento di polizia veterinaria (d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) descrivono i provvedimenti che possono essere presi nei casi di brucellosi dei bovini e bufalini e degli ovini e caprini. Si tratta di: " a) isolamento e sequestro degli animali infetti; b) distruzione dei feti e degli invogli fetali; c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto; d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia, di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo; e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale; f) divieto di sparere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi trenta giorni dalla loro raccolta nelle concimaie". Per quanto riguarda ovini e caprini, inoltre possono essere assunti, oltre quelli indicati, i seguenti ulteriori provvedimenti (art. 107): " a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge; b) l'isolamento ed il sequestro degli animali che dagli accertamenti risultano infetti; c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura per un periodo di settantacinque giorni". Il prefetto (oggi l'autorita' regionale competente) inoltre puo' rendere obbligatori alcuni accertamenti diagnostici (art. 109): " a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante; b) per i caprini adibiti alla produzione del latte, compresi i riproduttori maschi". I provvedimenti di cui agli artt. 106 e 107 sono di competenza del sindaco. In relazione alla profilassi da brucellosi non sono comunque specificamente pevisti divieti di spostamento di animali. Provvedimenti relativi a "spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante" sono specificamente previsti nel capo ottavo del regolamento di polizia veterinaria, agli artt. 41 e 44. Sono ivi disciplinati rigorosi controloli sulle modalita' di spostamento degli animali: deve essere dato avviso al sindaco del comune di provenienza e al sindaco del comune di destinazione (art. 41). Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la trasumanza (monticazione) devono essere visitati tre giorni prima della partenza dal veterinario comunale, che rilascia apposito certificato di origine e di sanita' (art. 42, primo e secondo comma). Appositi controlli possono essere ulteriormente predisposti dai prefetti delle province interessate (oggi dall'autorita' regionale competente) (art. 42, terzo comma). Il prefetto (oggi l'autorita' regionale) puo' altresi' disporre il ritorno coattivo delle greggi al comune di provenienza (art. 43, quinto comma). L'alto commissario per l'igiene e la sanita' (oggi il Ministero della sanita'), infine, puo' disporre con apposita ordinanza che gli animali siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzati (art. 44). Il regolamento di polizia veterinaria non prevede dunque alcun provvedimento di generico e generale divieto di spostamento di greggi, bensi' solamente (e razionalmente) provvedimenti profilattici, provvedimenti di controllo e certificazione sanitaria, provvedimenti singoli e motivati di divieto di circolazione. Nello stesso senso dispone il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina, approvato con d.m. 4 giugno 1968, come successivamente modificato. Il piano nazionale, che ha come obiettivi la tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi, la protezione degli allevamenti indenni, il risanamento degli allevamenti infetti, pevede una serie di misure profilattiche, di accertamenti, di verifiche (tra gli strumenti vi e' la dichiarazione di indennita' da brucellosi per gli allevamenti: artt. 10 e 11). Sono previsti provvedimenti cautelari del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura. Infatti, il Ministro della sanita' "per territori comprendenti piu' province o per l'intero territorio nazionale, puo', anche in assenza delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2, rendere obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il trasporto e la monta degli ovini e dei caprini che non risultino 'ufficialmente indenni' o 'indenni' da brucellosi". Per l'intero territorio delle singole province o per parte di esso, tali discipline possono essere previste nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 (pag. 17). Nei programmi proposti dalle commissioni contemplate dall'art. 3 della legge sopracitata puo' essere prevista la istituzione obbligatoria nei mercati, fiere ed esposizioni di appositi reparti destinati agli ovini ed ai caprini provenienti da allevamenti riconosciuti "ufficialmente indenni" o "indenni" da brucellosi. Ove possibile, saranno istituiti speciali mercati, fiere ed esposizioni riservati a tali animali. Per le greggi non riconosciute "ufficialmente indenni" o "indenni" da brucellosi condotte a piedi in alpeggio o trasumanza, il veterinario provinciale puo' richiedere che siano fissati particolari itinerari sia per il tragitto di andata per quello di ritorno in analogia a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393". Provvedimenti limitativi per la circolazione degli animali possono dunque essere adottati solo per allevamenti non indenni da brucellosi. In nessun testo normativo che abbia riferimento a problemi di polizia veterinaria si trovano provvedimenti del tipo di quello adottato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta. Inoltre, a seguito della legge regionale Valle d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24, recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari, le funzioni in materia veterinaria non espressamente riservate allo Stato ed alla regione, ivi comprese le funzioni gia' esercitate dagli uffici del veterinario regionale, del veterinario comunale e consortile, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale, sono esercitate dall'unita' sanitaria locale valdostana mediante il servizio di igiene ed assistenza veterinaria. Non si sfugge dunque all'alternativa: gli ordinari poteri di polizia veterinaria spettano all'unita' sanitaria locale, se di portata infraregionale, al Ministro, se a dimensione interregionale. I provvedimenti di polizia veterinaria che limitano la circolazione tra regioni, quindi, possono essere assunti solo dal Ministro. Non priva di significato e' d'altra parte la riserva allo Stato dei provvedimenti obbligatori per la zooprofilassi (art. 66, lett. n), del d.P.R. n. 616/1977). 3. - Violazione dell'art. 120 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 4 della legge regionale Valle d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24. Assoluta incompetenza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta. Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta non spetta alcun potere nemmeno sotto altro profilo. Il provvedimento impugnato si limita ad un generico richiamo di tesi normativi, legislativi e regolamentari, statali e regionali, senza darsi la cura di indicare, cosi' come sarebbe necessario, i precisi articoli su cui il presidente della giunta regionale ritiene di poter fondare i poteri concretamente esercitati. Dalla struttura e dal carattere del provvedimento, del tutto atipicamente emanato dal presidente della giunta, parrebbe di poter evincere che si tratti di un provvedimento contingibile ed urgente, emanato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1981. Ai sensi ell'art. 32 "il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizza veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni". Ai sensi del successivo terzo comma nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamene alla regione o alla parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale. Nessun dubbio che il provvedimento impugnato operi nel settore della "polizia veterinaria". Egualmente non puo' essere avanzato dubbio sul fatto che la proibizione di circolazione di animali da una regione ad un'altra e' provvedimento che esorbita dai poteri del presidente della giunta regionale. L'efficacia di un provvedimento che vista l'introduzione nel territorio di una regione di ovini e caprini provenienti da altre regioni (o meglio, da un'altra regione) non e' estesa - come richiede l'art. 32, terzo comma, della legge n. 833/1978 - "alla regione o a parte del suo territorio nazionale comprendente piu' comuni", bensi' riguarda parte del territorio nazionale comprendente piu' regioni, secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 32 in relazione al potere del Ministro. E' evidente infatti che il divieto di ingresso e di introduzione in un luogo non ha una efficacia territorialmente limitata alla regione cui l'accesso si riferisce: destinatari del provvedimento sono in realta' coloro che si trovano fuori del luogo in cui e' vietato l'ingresso. Cio' e' tanto piu' evidente: a) nel caso della Valle d'Aosta, che confina con una sola regione italiana (il Piemonte): il divieto di introduzione si rivolge quindi specificamente agli animali provenienti dalla regione ricorrente; si noti inoltre che il divieto si rivolge specificamente a "ovini e caprini provenienti dalle altre regioni italiane": b) l'allevamento degli ovini e caprini prevede normalmente che, d'estate, da luoghi piu' bassi si conduca il gregge in luoghi piu' alti (c.d. transumanza o monticazione). L'art. 23 del d.m. 4 giugno 1968, modificato dai dd.mm. 9 agosto 1971, 15 giugno 1976, 15 dicembre 1976, 15 aprile 1981, 6 novembre 1981, recante il "piano nazionale per la profilazione della brucellosi ovina e caprina", attribuisce del resto specificamente al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, il potere di rendere obbligatorie particolari discipline "per territori comprendenti piu' province o per l'intero territorio nazionale". In ogni caso il provvedimento, viziato per eccesso di potere per carenza di presupposti, incongruenza, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, lede le competenze della regione Piemonte. Lo stesso art. 4 della l.r. n. 24/1981 della Valle d'Aosta prevede che, nel caso di emanazione di ordinanza contingibile e urgente in materia di polizia veterinaria, "la relativa attivita' istruttoria, tecnica ed amministrativa e' espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'unita' sanitaria locale". Spetta infatti all'unita' sanitaria locale valdostana, mediante il servizio di igiene ed assistenza veterinaria, tra l'altro, la profilassi delle malattie infettive e diffusive egli animali e la profilassi delle zoonosi; la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonche' sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo; la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali; la vigilanza in trattamenti immunizzati e nelle innocuizzazioni diagnostiche (art. 2, primo comma, della l.r. 11 maggio 1981, n. 24). E' dunque da tale servizio che avrebbero dovuto provenire le necessarie indicazioni e supporti, scientifici e di fatto, da porre a sostegno del provvedimento (comunque esistente dalla competenza del presidente della regione Valle d'Aosta). Non si capisce, invece nemmeno, quale sia "la particolare situazione sanitaria degli allevamenti della nostra regione per quanto attiene all'infezione di natura brucellare" cui l'ordinanza impugnata fa riferimento: se cioe', gli allevamenti "valdostani" siano particolarmente sani o particolarmente malati: non si capisce quali casi di "promiscuita'" si siano verificati e dove e quali animali abbiano coinvolto. Precisa attivita' istruttoria, chiara motivazione sul punto sarebbero stati adempimenti tanto piu' indispensabili se si tiene conto del fatto che il provvedimento colpisce indiscriminatamente gli ovini e caprini provenienti dal Piemonte, senza distinguere tra animali indenni da brucellosi e animali non indenni. I riferimenti normativi precedentemente richiamati, in particolare l'art. 23 del d.m. 4 giugno 1968, vengono in considerazione anche sotto questo profilo: i provvedimenti, anche contingibili e urgeni, di polizia veterinaria non possono non ispirarsi al principio per cui provvedimenti limitativi possono colpire solo gli allevamenti malati e soggettati di essere tali. In presenza di appositi strumenti di profilassi, di verifica e di controllo, un provvedimento generalizzato su divieto di introduzione deve dare piena ed assoluta certezza delle ragioni che hanno indotto l'autorita' sanitaria a operare in tal modo, aggirando strumenti e procedure previste, e obbliterando le tradizionali forme di conrollo. Insomma: a fronte degli strumenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria e dal piano per la profilassi della brucellosi, grazie ai quali e' possibile distinguere tra allevamenti infetti e allevamenti indenni e selezionare gli spostamenti, un divieto generico e generalizzato di ingresso in una regione di animali provenienti da altra regione (che comunque potrebbe essere emanato, in ipotesi solo dall'autorita' nazionale e non dall'autorita' regionale) potrebbe essere assunto solo sulla base di una situazione tale che non permettesse l'utilizzazione egli strumenti ordinari. Ma in Piemonte non si e' verificata nessuna epidemia di brucellosi, ne' altra situazione eccezionale; gli allevamenti piemontesi sono indenni al 76%), e tutti perfettamente controllati.