Ricorso   della   regione   Piemonte,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore  della  giunta   regionale,   sig.   Vittorio   Beltrami,
 reppresentato  e difeso, in virtu' di delibera della giunta regionale
 n. 937605 del 15 maggio 1990,  e  come  da  delega  per  notar  dott.
 Benedetta  Lattanzi n. 18505 del 15 maggio 1990, dagli avvocati prof.
 Valerio Onida e Gualtiero Rueca e presso  quest'ultimo  elettivamente
 domiciliato  in  Roma, largo della Gancia, 1, contro la regione Valle
 d'Aosta per l'annullamento, previa  sospensione,  dell'ordinanza  del
 presidente  della  giunta  regionale della Valle d'Aosta del 15 marzo
 1990, n. 342, giunta a conoscenza della regione solo in data 9 aprile
 1990,  di  divieto di introduzione nel territorio della regione Valle
 d'Aosta di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane.
                               F A T T O
    Con  ordinanza n. 342 del 15 marzo 1990 il presidente della giunta
 regionale della Valle d'Aosta ha vietato, "limitatamente al  1990,  e
 alla  pratica della monticazione, l'introduzione nel territorio della
 regione autonoma Valle d'Aosta di ovini e caprini  provenienti  dalle
 altre regioni italiane".
    Tale   ordinanza   veniva   assunta   sulla  base  della  seguente
 motivazione:
    "Vista la particolare situazione sanitaria degli allevamenti della
 nostra regione per quanto attiene all'infezione di natura brucellare;
    Considerato  che  gli animali della specie ovina e caprina possono
 trasmettere la brucellosi piu' facilmente di altri animali, anche  in
 considerazione  delle modalita' di spostamento e di utilizzazione dei
 pascoli;
    Appurato  che  nel  periodo  estivo  si  sono  verificati  casi di
 promiscuita' di tali animali con altri appartenenti agli  allevamenti
 della nostra regione;
    Accertato  anche  che la presenza di ovini e carini nel territorio
 del Parco nazionale del Gran Paradiso puo' essere causa  di  contagio
 per gli stambecchi e i camosci;
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.
 1265;
    Visto  il  regolamento  di polizza veterinaria 8 febbraio 1954, n.
 320;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Vista la legge regionale 11 maggio 1981, n. 24".
    Il  divieto dell'introduzione di ovini e caprini in Val d'Aosta si
 rivolge  specificamente  agli   allevamenti   piemontesi;   esso   e'
 gravemente  lesivo  elle competenze della regione Piemonte, oltreche'
 degli interessi degli allevatori e della regione;  e'  viziato  sotto
 vari  profili;  e  assolutamente  irragionevole,  giacche' la realta'
 degli  allevamenti  ovini  e  caprini  del  Piemonte  e'  quella   di
 allevamenti   in  gran  misura  indenni  da  infezioni.  Contro  tale
 provvedimento la regione Piemonte, ricorre per  le  seguenti  ragioni
 di;
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione  dell'art.  120  della Costituzione in relazione
 all'art. 2 del d.P.R. n. 4/1972 e all'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977.
    La  regione  Piemonte,  ai  sensi  degli  artt.  117  e  118 della
 Costituzione, e' attributaria delle competenze in materia di igiene e
 polizia veterinaria.
    In  virtu' del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 2, ultimo comma,
 "sono trasferite le funzioni amministrative degli organi  centrali  e
 periferici   dello  Stato  concernenti  l'esistenza  zooiatoria,  ivi
 compresa l'istituzione, modifica e soppressione di  consorzi  per  il
 servizio di assistenza veterinaria".
    Il  d.P.R. n. 616/1977 ha trasferito alle regioni sia, nell'ambito
 dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, le funzioni  di  "igiene  e
 assistenza  veterinaria,  ivi comprese la profilassi, l'ispezione, la
 polizia e la vigilanza negli  animali  e  sulla  loro  alimentazione,
 nonche'  sugli  alimenti di origine animale" (art. 27, lett. e), sia,
 nell'ambito della materia "agricoltura e foreste", "il  miglioramento
 e  incremento  zootecnico,  il  servizio  diagnostico  delle malattie
 trasmissibili dagli animali e della zoonosi" (art. 66, lett. d).
    Rimangono  invece di competenza dello Stato l'individuazione delle
 malattie infettive del bestiame e la determinazione degli  interventi
 obbligatori in materia di zooprofilassi (art. 6, lett. v) della legge
 n. 833/1978; art. 71 del d.P.R. n. 616/1972).
    La    regione   Piemonte   ha   esercitato   le   sue   competenze
 amministrative, da ultimo con d.p.g.r. 21 marzo 1985, n. 2585, che ha
 previsto  l'obbligatorieta'  delle operazioni di zooprofilassi per la
 brucellosi per  gli  ovini  e  i  caprini.  I  risultati  sono  molto
 favorevoli, essendo gli allevamenti piemontesi indenni da briucellosi
 nella misura del 76%.
    "L'espressione  'polizia  veterinaria'  definisce il settore della
 legislazione sanitaria che ha per scopo la lotta contro  le  malattie
 infettive e diffusione degli animali... campo di azione della polizia
 veterinaria (e') non soltanto la repressione, ma anche la prevenzione
 delle   malattie   degli   animali"   (cosi'   A.  Ademollo,  polizia
 veterinaria, in nov.mo dig.it. XIII, 239).
    I  provvedimenti  relativi  allo  spostamento  degli  animali  per
 ragioni di pascolo, di alpeggio, di  trasumanza  o  monticazione,  di
 pascolo  vagante sono tipici provvedimenti di polizia veterinaria: il
 d.P.R. 8 febbraio 1952, n. 320, dedica a tale  subsettore  un  intero
 capo.
    L'art.  120,  secondo  comma,  della  Costituzione, prevede che la
 regione "non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in  qualsiasi
 modo  la  libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
 regioni" (il primo comma prevede - come e' noto - che "la regione non
 puo'  istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
 regioni").
    Nessun   dubbio   puo'   sussistere  sul  carattere  immediatamene
 precettivo della dispoisizione  e  sulla  applicabilita'  anche  alle
 regioni  a  statuto  speciale (v. A Pubusa, Commento all'art. 120, in
 Commentario alla costituzione a cura di G. Branca, 447).
    Il  testo  della  disposizione  e'  del  tutto chiaro: non possono
 essere frapposti ostacoli alla libera circolazione di persone e  cose
 (e animali) tra le regioni.
    Il  rafforzativo  "in  qualsiasi  modo" lascia pensare che nessuna
 motvazione puo' essere assunta a base di un  provvedimento  regionale
 che  limiti  la  libera circolazione di persone, animali e cose; solo
 atti statali potrebbero legittimamente limitare - se del  caso  -  la
 circolazione tra regioni.
    Rispetto  a  tale  disposizione  il  contrasto  del  provvedimento
 impugnato  e'  palese:  l'art.  20   proibisce   ogni   e   qualsiasi
 provvedimento,  comunque motivato e per qualsivoglia ragione assunta,
 limitativo della circolazione.
    Il   divieto   di  introdurre  in  Val  d'Aosta  ovini  e  caprini
 provenienti da altre regioni, oltre  a  violare  testualmente  l'art.
 120, secondo comma, della Costituzione, mette nel nulla le richiamate
 competenze regionali in materia di  polizia  veterinaria  competente,
 come si e' detto, puntualmente esercitate dalla regione Piemonte, che
 ha, con d.p.g.r. 21 marzo 1985, n. 2585, confermato l'obbligatorieta'
 della  vaccinazione conro la brucellosi e vietato la transumazione di
 greggi non indenni da brucellosi.
    Cosicche',  il contestato provvedimento della regione Val d'Aosta,
 oltre ad essere illegittimo e a violare le competenze  della  regione
 Piemonte,  e' oltre tutto affatto inutile, proprio perche' la regione
 Piemonte ha correttamente utilizzato le sue competenze in materia.
    2.  -  Violazione dell'art. 120 della Costituzione e del d.P.R. n.
 4/1972, dell'art. 66 del d.P.R. del 1977,  anche  in  relazione  agli
 artt. 41, 42 e 44, nonche' 105, 106, 107, 109, 110 e 111 del d.P.R. 8
 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria; al
 d.m.  4  giugno  1968,  modificato da dd.mm. 9 agosto 1971, 15 giugno
 1976, 15 dicembre 1976, 28 aprile 1979, 15 aprile  1981,  6  novembre
 1981, relativo al "piano nazionale per la profilassi della brucellosi
 ovina e caprina"; agli artt. 6 e 7 della legge 23 dicembre  1978,  n.
 833;  all'art.  38 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, recante norme
 di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta; dell'art. 2
 della  legge regione Val d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24, recante norme
 per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia  veterinaria
 e  il  riordino  dei  servizi veterinari ai sensi degli artt. 16 e 32
 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    La conclusione non e' diversa anche se si volesse ritenere che "la
 limitazione alla circolazione dei beni  e'...  condizione  necessaria
 non  sufficiente a far scattare il divieto..., richiedendosi altresi'
 che  la  differenziazione  della  disciplina  appaia  arbitraria   ed
 irragionevole  in quanto il sacrificio al libero movimento delle cose
 non sia bilanciato da altri interessi  costituzionalmente  garantiti"
 (A. Pubusa, p. cit. 451).
    Secondo  tale  tesi  occorrerebbe verificare se esistano interessi
 costituzionalmente garantiti tali da poter limitare  la  portata  del
 secondo  comma  dell'art.  120  e  se, comunque, il provvedimento sia
 stato legittimamente emanato.
    Ora,  il  provvedimento  impugnato  e'  assunto  in relazione alla
 "particolare situazione  sanitaria  degli  allevamenti  della  nostra
 regione per quanto attiene all'infezione di natura brucelolare".
    Gli artt. 106 e 107 del regolamento di polizia veterinaria (d.P.R.
 8 febbraio 1954, n.  320)  descrivono  i  provvedimenti  che  possono
 essere  presi  nei  casi  di brucellosi dei bovini e bufalini e degli
 ovini e caprini. Si tratta di:
      " a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
       b) distruzione dei feti e degli invogli fetali;
       c)  ripetute  disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della
 posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
       d)  divieto,  giusta  le  disposizioni  vigenti  in materia, di
 destinare al  consumo  diretto  il  latte  proveniente  dai  soggetti
 infetti  se  non  previamente  bollito  o  comunque  risanato  con la
 pasteurizzazione o altro idoneo mezzo;
       e)  divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori
 di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta  e,  occorrendo,
 conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
       f) divieto di sparere nei terreni le deiezioni solide e liquide
 se non siano  trascorsi  trenta  giorni  dalla  loro  raccolta  nelle
 concimaie".
    Per  quanto  riguarda  ovini  e  caprini,  inoltre  possono essere
 assunti, oltre quelli indicati, i  seguenti  ulteriori  provvedimenti
 (art. 107):
      "  a)  l'identificazione  degli  animali infetti mediante adatte
 prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;
       b)  l'isolamento  ed  il  sequestro  degli  animali  che  dagli
 accertamenti risultano infetti;
       c)  il  divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche
 se  confezionati  prima  dell'accertamento  della  malattia,  se  non
 preparati con latte risanato o che non abbiano subito la stagionatura
 per un periodo di settantacinque giorni".
    Il  prefetto  (oggi l'autorita' regionale competente) inoltre puo'
 rendere obbligatori alcuni accertamenti diagnostici (art. 109):
      " a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante;
       b)  per i caprini adibiti alla produzione del latte, compresi i
 riproduttori maschi".
    I provvedimenti di cui agli artt. 106 e 107 sono di competenza del
 sindaco.
    In  relazione  alla  profilassi  da  brucellosi  non sono comunque
 specificamente pevisti divieti di spostamento di animali.
    Provvedimenti relativi a "spostamento degli animali per ragioni di
 pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante" sono specificamente
 previsti nel capo ottavo del regolamento di polizia veterinaria, agli
 artt. 41 e 44.
    Sono  ivi  disciplinati  rigorosi  controloli  sulle  modalita' di
 spostamento degli animali: deve essere dato  avviso  al  sindaco  del
 comune  di  provenienza e al sindaco del comune di destinazione (art.
 41).
    Gli  animali  che  si  spostano per l'alpeggio o per la trasumanza
 (monticazione) devono essere visitati tre giorni prima della partenza
 dal  veterinario  comunale,  che  rilascia  apposito  certificato  di
 origine e di sanita' (art. 42, primo e secondo comma).
    Appositi  controlli  possono  essere ulteriormente predisposti dai
 prefetti delle province interessate  (oggi  dall'autorita'  regionale
 competente) (art. 42, terzo comma).
    Il prefetto (oggi l'autorita' regionale) puo' altresi' disporre il
 ritorno coattivo delle greggi al  comune  di  provenienza  (art.  43,
 quinto comma).
    L'alto  commissario  per  l'igiene e la sanita' (oggi il Ministero
 della sanita'), infine, puo' disporre con apposita ordinanza che  gli
 animali  siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzati (art.
 44).
    Il  regolamento  di  polizia  veterinaria non prevede dunque alcun
 provvedimento di  generico  e  generale  divieto  di  spostamento  di
 greggi,    bensi'    solamente    (e   razionalmente)   provvedimenti
 profilattici, provvedimenti di controllo e certificazione  sanitaria,
 provvedimenti singoli e motivati di divieto di circolazione.
    Nello  stesso  senso  dispone il piano nazionale per la profilassi
 della brucellosi ovina e caprina, approvato con d.m. 4  giugno  1968,
 come successivamente modificato.
    Il  piano  nazionale, che ha come obiettivi la tutela della salute
 pubblica  nei  confronti  della  brucellosi,  la   protezione   degli
 allevamenti indenni, il risanamento degli allevamenti infetti, pevede
 una serie di misure profilattiche, di accertamenti, di verifiche (tra
 gli  strumenti vi e' la dichiarazione di indennita' da brucellosi per
 gli allevamenti: artt. 10 e 11).
    Sono  previsti provvedimenti cautelari del Ministro della sanita',
 di concerto con il Ministro dell'agricoltura.
    Infatti,  il  Ministro  della  sanita' "per territori comprendenti
 piu' province o per l'intero territorio  nazionale,  puo',  anche  in
 assenza  delle  condizioni di cui al primo comma dell'art. 2, rendere
 obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo,  la
 circolazione,  il  trasporto e la monta degli ovini e dei caprini che
 non risultino 'ufficialmente indenni' o 'indenni' da brucellosi".
    Per  l'intero  territorio  delle  singole  province o per parte di
 esso, tali discipline possono essere previste nei programmi  proposti
 dalle  commissioni  di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n.
 33 (pag. 17).
    Nei  programmi  proposti dalle commissioni contemplate dall'art. 3
 della  legge  sopracitata  puo'  essere   prevista   la   istituzione
 obbligatoria  nei  mercati,  fiere ed esposizioni di appositi reparti
 destinati  agli  ovini  ed  ai  caprini  provenienti  da  allevamenti
 riconosciuti "ufficialmente indenni" o "indenni" da brucellosi.
    Ove  possibile,  saranno  istituiti  speciali  mercati,  fiere  ed
 esposizioni riservati a tali animali.
    Per le greggi non riconosciute "ufficialmente indenni" o "indenni"
 da  brucellosi  condotte  a  piedi  in  alpeggio  o  trasumanza,   il
 veterinario provinciale puo' richiedere che siano fissati particolari
 itinerari sia per il tragitto di andata  per  quello  di  ritorno  in
 analogia  a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
 393".
    Provvedimenti limitativi per la circolazione degli animali possono
 dunque  essere  adottati  solo  per  allevamenti   non   indenni   da
 brucellosi.
    In  nessun  testo  normativo  che  abbia riferimento a problemi di
 polizia veterinaria si  trovano  provvedimenti  del  tipo  di  quello
 adottato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
    Inoltre,  a  seguito della legge regionale Valle d'Aosta 11 maggio
 1981,  n.  24,  recante  norme   per   l'esercizio   delle   funzioni
 amministrative  in  materia  veterinaria  ed  il riordino dei servizi
 veterinari, le funzioni  in  materia  veterinaria  non  espressamente
 riservate  allo  Stato ed alla regione, ivi comprese le funzioni gia'
 esercitate dagli uffici del veterinario  regionale,  del  veterinario
 comunale  e  consortile,  ferme  restando  le attribuzioni di ciascun
 sindaco quale autorita' sanitaria locale, sono esercitate dall'unita'
 sanitaria  locale  valdostana  mediante  il  servizio  di  igiene  ed
 assistenza veterinaria. Non si  sfugge  dunque  all'alternativa:  gli
 ordinari  poteri di polizia veterinaria spettano all'unita' sanitaria
 locale, se di portata infraregionale, al Ministro,  se  a  dimensione
 interregionale.
    I   provvedimenti   di   polizia   veterinaria   che  limitano  la
 circolazione tra regioni, quindi, possono  essere  assunti  solo  dal
 Ministro.  Non  priva di significato e' d'altra parte la riserva allo
 Stato dei provvedimenti obbligatori per la  zooprofilassi  (art.  66,
 lett. n), del d.P.R. n. 616/1977).
    3.  -  Violazione  dell'art.  120  della  Costituzione,  anche  in
 relazione agli artt. 32 della legge  n.  833/1978  e  4  della  legge
 regionale  Valle d'Aosta 11 maggio 1981, n. 24. Assoluta incompetenza
 del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
    Al  presidente  della  giunta  regionale  della  Valle d'Aosta non
 spetta alcun potere nemmeno sotto altro profilo.
    Il  provvedimento  impugnato  si limita ad un generico richiamo di
 tesi normativi, legislativi e  regolamentari,  statali  e  regionali,
 senza  darsi  la  cura  di indicare, cosi' come sarebbe necessario, i
 precisi articoli su cui il presidente della giunta regionale  ritiene
 di poter fondare i poteri concretamente esercitati.
    Dalla  struttura  e  dal  carattere  del  provvedimento, del tutto
 atipicamente emanato dal presidente della giunta, parrebbe  di  poter
 evincere  che  si tratti di un provvedimento contingibile ed urgente,
 emanato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e  dell'art.  4
 della legge regionale n. 24/1981.
    Ai  sensi  ell'art.  32  "il  Ministro della sanita' puo' emettere
 ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di  igiene
 e  sanita'  pubblica  e  di polizza veterinaria, con efficacia estesa
 all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
 regioni".
    Ai  sensi  del  successivo terzo comma nelle medesime materie sono
 emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco  ordinanze
 di   carattere   contingibile   ed   urgente,  con  efficacia  estesa
 rispettivamene  alla  regione  o  alla  parte  del   suo   territorio
 comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
    Nessun  dubbio  che  il  provvedimento impugnato operi nel settore
 della "polizia veterinaria".
    Egualmente  non  puo'  essere  avanzato  dubbio  sul  fatto che la
 proibizione di circolazione di animali da una regione ad un'altra  e'
 provvedimento  che  esorbita  dai  poteri del presidente della giunta
 regionale.
    L'efficacia  di  un  provvedimento  che  vista  l'introduzione nel
 territorio di una regione di ovini e  caprini  provenienti  da  altre
 regioni (o meglio, da un'altra regione) non e' estesa - come richiede
 l'art. 32, terzo comma, della legge n. 833/1978 - "alla regione  o  a
 parte  del suo territorio nazionale comprendente piu' comuni", bensi'
 riguarda parte del territorio nazionale  comprendente  piu'  regioni,
 secondo  quanto  prevede  il primo comma dell'art. 32 in relazione al
 potere del Ministro.
    E'  evidente  infatti che il divieto di ingresso e di introduzione
 in un luogo non  ha  una  efficacia  territorialmente  limitata  alla
 regione  cui  l'accesso  si  riferisce: destinatari del provvedimento
 sono in realta' coloro che si trovano  fuori  del  luogo  in  cui  e'
 vietato l'ingresso.
    Cio' e' tanto piu' evidente:
       a)  nel  caso  della  Valle  d'Aosta,  che confina con una sola
 regione italiana (il Piemonte): il divieto di introduzione si rivolge
 quindi   specificamente   agli   animali  provenienti  dalla  regione
 ricorrente; si noti inoltre che il divieto si rivolge  specificamente
 a "ovini e caprini provenienti dalle altre regioni italiane":
       b) l'allevamento degli ovini e caprini prevede normalmente che,
 d'estate, da luoghi piu' bassi si conduca il gregge  in  luoghi  piu'
 alti (c.d. transumanza o monticazione).
    L'art.  23  del d.m. 4 giugno 1968, modificato dai dd.mm. 9 agosto
 1971, 15 giugno 1976, 15 dicembre 1976, 15 aprile  1981,  6  novembre
 1981,   recante   il  "piano  nazionale  per  la  profilazione  della
 brucellosi ovina e caprina", attribuisce del resto specificamente  al
 Ministro  della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura
 e foreste, il potere di rendere obbligatorie  particolari  discipline
 "per  territori  comprendenti piu' province o per l'intero territorio
 nazionale".
    In  ogni  caso il provvedimento, viziato per eccesso di potere per
 carenza di presupposti, incongruenza,  irragionevolezza,  difetto  di
 istruttoria  e  di  motivazione,  lede  le  competenze  della regione
 Piemonte.
    Lo stesso art. 4 della l.r. n. 24/1981 della Valle d'Aosta prevede
 che, nel caso di emanazione di ordinanza contingibile  e  urgente  in
 materia  di  polizia veterinaria, "la relativa attivita' istruttoria,
 tecnica  ed  amministrativa  e'  espletata  dai   competenti   uffici
 regionali  che possono avvalersi della collaborazione del servizio di
 igiene ed assistenza veterinaria dell'unita' sanitaria locale".
    Spetta infatti all'unita' sanitaria locale valdostana, mediante il
 servizio  di  igiene  ed  assistenza  veterinaria,  tra  l'altro,  la
 profilassi  delle  malattie  infettive  e diffusive egli animali e la
 profilassi delle zoonosi; la vigilanza sul trasporto degli animali  e
 dei  prodotti  e  avanzi  animali,  nonche'  sullo  spostamento degli
 animali per  ragioni  di  pascolo;  la  vigilanza  sull'importazione,
 esportazione  e  transito  degli animali; la vigilanza in trattamenti
 immunizzati e  nelle  innocuizzazioni  diagnostiche  (art.  2,  primo
 comma, della l.r. 11 maggio 1981, n. 24).
    E'  dunque  da  tale  servizio  che  avrebbero dovuto provenire le
 necessarie indicazioni e supporti, scientifici e di fatto, da porre a
 sostegno  del  provvedimento (comunque esistente dalla competenza del
 presidente della regione Valle d'Aosta).
    Non   si  capisce,  invece  nemmeno,  quale  sia  "la  particolare
 situazione sanitaria  degli  allevamenti  della  nostra  regione  per
 quanto  attiene  all'infezione  di natura brucellare" cui l'ordinanza
 impugnata fa riferimento:  se  cioe',  gli  allevamenti  "valdostani"
 siano  particolarmente  sani o particolarmente malati: non si capisce
 quali casi di "promiscuita'" si  siano  verificati  e  dove  e  quali
 animali abbiano coinvolto.
    Precisa   attivita'  istruttoria,  chiara  motivazione  sul  punto
 sarebbero stati adempimenti tanto piu'  indispensabili  se  si  tiene
 conto del fatto che il provvedimento colpisce indiscriminatamente gli
 ovini e caprini  provenienti  dal  Piemonte,  senza  distinguere  tra
 animali indenni da brucellosi e animali non indenni.
    I riferimenti normativi precedentemente richiamati, in particolare
 l'art. 23 del d.m. 4 giugno 1968,  vengono  in  considerazione  anche
 sotto  questo  profilo: i provvedimenti, anche contingibili e urgeni,
 di polizia veterinaria non possono non ispirarsi al principio per cui
 provvedimenti  limitativi possono colpire solo gli allevamenti malati
 e soggettati di essere tali.
    In  presenza di appositi strumenti di profilassi, di verifica e di
 controllo, un provvedimento generalizzato su divieto di  introduzione
 deve  dare piena ed assoluta certezza delle ragioni che hanno indotto
 l'autorita' sanitaria a operare in tal modo,  aggirando  strumenti  e
 procedure previste, e obbliterando le tradizionali forme di conrollo.
    Insomma:  a  fronte  degli  strumenti  previsti dal regolamento di
 polizia veterinaria e dal piano per la profilassi  della  brucellosi,
 grazie  ai  quali  e' possibile distinguere tra allevamenti infetti e
 allevamenti  indenni  e  selezionare  gli  spostamenti,  un   divieto
 generico  e  generalizzato  di  ingresso  in  una  regione di animali
 provenienti da altra regione (che comunque potrebbe  essere  emanato,
 in   ipotesi  solo  dall'autorita'  nazionale  e  non  dall'autorita'
 regionale) potrebbe essere assunto solo sulla base di una  situazione
 tale che non permettesse l'utilizzazione egli strumenti ordinari.
    Ma   in   Piemonte  non  si  e'  verificata  nessuna  epidemia  di
 brucellosi,  ne'  altra  situazione  eccezionale;   gli   allevamenti
 piemontesi sono indenni al 76%), e tutti perfettamente controllati.