P. Q. M. Sulla base di tutte le predette considerazioni, si conclude affinche' codesta eccellentissima Corte, riconoscendo il potere della regione ad emanare provvedimenti e disposizioni in subjecta materia, nei limiti e con le modalita' sopra chiarite, annulli il decreto in epigrafe con ogni conseguenziale statuizione di legge. Roma, addi' 20 giugno 1990 Avv. Enrico ROMANELLI 90C0840