P. Q. M.
    Sulla  base  di  tutte  le  predette  considerazioni,  si conclude
 affinche' codesta eccellentissima Corte, riconoscendo il potere della
 regione  ad emanare provvedimenti e disposizioni in subjecta materia,
 nei limiti e con le modalita' sopra chiarite, annulli il  decreto  in
 epigrafe con ogni conseguenziale statuizione di legge.
      Roma, addi' 20 giugno 1990
                         Avv. Enrico ROMANELLI

 90C0840