PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera c), della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge medesima, nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la stessa ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0859