PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della  legge  24  dicembre
 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
 derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti),
 nella  parte  in  cui  richiama  l'art.  19, lettera c), della stessa
 legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
 Corte d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo comma,  della  legge
 medesima,  nella  parte  in cui richiama l'art. 19, lettera b), della
 legge n. 990 del 1969, sollevata, in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, con la stessa ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0859