ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e dell'art. 152, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con nove ordinanze emesse il 1 dicembre 1989 (4 ordinanze) dal Pretore di Roma, il 3 gennaio 1980, il 6 dicembre 1989 (2 ordinanze) e il 15 dicembre 1989 (2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 137, 138, 139, 140, 158, 168, 169, 170 e 171 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 15 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1 dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 224, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nelle parti in cui prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze del 6 dicembre 1989, due ordinanze del 15 dicembre 1989 ed un'ordinanza del 3 gennaio 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno riuniti; che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di procecedimenti a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; e che, pertanto, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209 n. 255 e 256 del 1990);