ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 224, primo e
 secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
 di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
 penale), e dell'art. 152, terzo comma, del regio  decreto  18  giugno
 1931,  n.  773  (Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza),
 promossi con nove ordinanze emesse il 1Πdicembre 1989 (4  ordinanze)
 dal  Pretore  di  Roma,  il  3  gennaio  1980,  il 6 dicembre 1989 (2
 ordinanze) e il 15 dicembre 1989 (2 ordinanze)  dal  Giudice  per  le
 indagini    preliminari    della    Pretura   di   Torino,   iscritte
 rispettivamente ai nn. 137, 138, 139, 140, 158, 168, 169, 170  e  171
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 14, 15 e 16,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Roma  con quattro ordinanze del 1Œ
 dicembre  1989  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  76   della
 Costituzione,  questioni  di  legittimita'  dell'art.  224,  primo  e
 secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di  coordinamento
 e  transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271),  nelle  parti  in  cui
 prevede  l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive
 per la violazione dell'art.  152  del  testo  unico  delle  leggi  di
 pubblica  sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773;
      e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini
 preliminari della Pretura circondariale di Torino con  due  ordinanze
 del   6  dicembre  1989,  due  ordinanze  del  15  dicembre  1989  ed
 un'ordinanza del 3 gennaio 1990,  denunciando,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  76  e  77  della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo
 comma, del testo  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  codice  di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e l'art. 152  del  testo
 unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato  con il regio
 decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    Considerato  che  i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno
 riuniti;
      che  tutte  le  ordinanze  sono  state  pronunciate nel corso di
 procecedimenti  a  carico  di  persone  imputate  per  la  violazione
 dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
      che,  dopo  la pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' stato
 emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme  urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio dello Stato), convertito
 nella legge 28 febbraio  1990,  n.  39  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, recante
 norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e  soggiorno
 dei  cittadini  extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini
 extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato.
 Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
 l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
 abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
 approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
     e  che,  pertanto, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla
 stregua della normativa sopravvenuta, le  questioni  sollevate  siano
 tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209 n. 255 e 256 del 1990);