PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438  e  442  del  codice  di
 procedura  penale  del  1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
 24, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dal Pretore di  Avellino,
 dal  Tribunale  di  Napoli,  dal  Tribunale  di Bologna e dalla Corte
 d'assise di Salerno con le ordinanze in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 247 del testo  delle  norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
 1989,  n.  271),  gia'  dichiarato costituzionalmente illegittimo con
 sentenza n. 66 del 1990 "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il
 pubblico  ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni
 e  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  giudice,  quando,  a
 dibattimento   concluso,   ritiene  ingiustificato  il  dissenso  del
 pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
 contemplata  dall'art.  442,  secondo  comma, del codice di procedura
 penale del 1988", questione sollevata dal Pretore  di  Avellino,  dal
 Tribunale  di Napoli, dal Tribunale di Bologna e dalla Corte d'assise
 di Salerno con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0891