PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico  delle  norme
 sulle  prestazioni  previdenziali  a  favore  dei dipendenti civili e
 militari dello Stato"), nella parte in cui non
  consente,  entro  i  limiti  stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5
 gennaio 1950  n.  180,  la  sequestrabilita'  e  pignorabilita',  per
 crediti  alimentari  dovuti  per legge, dell'indennita' di buonuscita
 erogata dall'ENPAS.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0930