P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memoria  illustrativa nei termini di
 legge,  il  sottoscritto  prefetto  Antonio   Prestipino   Giarritta,
 commissario  dello  Stato  per  la regione siciliana, con il presente
 atto impugna l'art. 51  del  disegno  di  legge  n.  760  dal  titolo
 "Istituzione  e  disciplina del servizio di riscossione dei tributi e
 di altre entrate", approvato dall'assemblea regionale siciliana nella
 seduta  del 28 luglio 1990, per violazione dell'art. 97, primo comma,
 della Costituzione e dell'art. 25 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n.  43,
 in  relazione  ai limiti posti dall'art. 132 del medesimo d.P.R. alla
 competenza legislativa della regione siciliana nella materia ex  art.
 36 dello statuto speciale;
    Attesa l'urgenza dell'entrata in vigore della legge, che regola un
 settore  molto  delicato  e  cosi'   importante   per   la   gestione
 dell'amministrazione regionale, lo scrivente rivolge viva preghiera a
 codesta  ecc.ma  Corte  di  voler   considerare   l'opportunita'   di
 discutere, e di decidere, il presente gravame con la massima urgenza,
 nello spirito di quella obiettivita' gia'  sperimentata  "cui  questo
 commissariato  ha  dato  sempre ossequio", in modo da consentire, nel
 termine  previsto  dall'art.  29  dello  statuto,  alla  Regione   di
 provvedere tempestivamente in conformita' al "deciso" (a quanto sara'
 deciso) in via costituzionale. Una riconsiderazione, del resto, della
 natura  di  tale termine - un tempo quasi sempre rispettato dall'Alta
 corte per la Sicilia anche perche' la stessa era competente solamente
 in materia regionale siciliana -, lo scrivente ritiene che si imponga
 per  evitare,  pure,  che  il   presidente   della   regione   faccia
 sistematicamente  ricorso alla pubblicazione dei deliberati censurati
 scaduti i trenta  giorni  dall'impugnativa,  potendosi  dare,  cosi',
 luogo  ad  incertezze  e "grovigli" legislativi che mal si conciliano
 con il principio ordinamentale della certezza  del  diritto  e  delle
 leggi; tanto piu' che non esiste obbligo, giuridicamente sancito, che
 imponga  al  presidente  della  regione  di  "postillare"  la   legge
 pubblicata,   come   nella  fattispecie  rappresentata,  in  modo  da
 richiamare adeguatamente  la  attenzione  dei  possibili  destinatari
 delle disposizioni regionali sulla possibilita', non sempre remota ed
 impossibile, che le  norme  impugnate  e  pubblicate  possano  essere
 dichiarate  incostituzionali,  con tutto cio' che ne puo' conseguire,
 sia sul piano pratico che su quello giuridico.
      Palermo, addi' 3 agosto 1990
 Il  commissario  dello  Stato  per  la  regione siciliana: PRESTIPINO
 GIARRITTA
 90C1049