IL PRETORE
    Ritenuto  che  l'attuale  normativa  contenuta  negli  artt. 438 e
 seguenti  del  c.p.p.,  relativi  al  giudizio  abbreviato,   ed   in
 particolare che la previsione contenuta nell'art. 442, secondo comma,
 del c.p.p. appare manifestamente in contrasto con gli artt. 3,  24  e
 27  della Corte costituzionale, non essendo consentito al giudice che
 ritiene di non poter decidere allo stato degli atti,  applicare,  ove
 lo  ritenga giusto, la diminuzione della pena prevista dall'art. 442,
 secondo comma, citato alla fine del dibattimento  ordinario,  neanche
 nel  caso in cui la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ha
 ottenuto il consenso del p.m., sospende ai sensi dell'art.  23  della
 legge  n.  87/1953,  iil processo e dispone trasmettersi gli atti del
 presente procedimento  alla  Corte  costituzionale,  riservandosi  di
 motivare la presente ordinanza mediante deposito in cancelleria della
 motivazione.
      Roma, addi' 8 giugno 1990