IL PRETORE Ritenuto che l'attuale normativa contenuta negli artt. 438 e seguenti del c.p.p., relativi al giudizio abbreviato, ed in particolare che la previsione contenuta nell'art. 442, secondo comma, del c.p.p. appare manifestamente in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Corte costituzionale, non essendo consentito al giudice che ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, applicare, ove lo ritenga giusto, la diminuzione della pena prevista dall'art. 442, secondo comma, citato alla fine del dibattimento ordinario, neanche nel caso in cui la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ha ottenuto il consenso del p.m., sospende ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, iil processo e dispone trasmettersi gli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, riservandosi di motivare la presente ordinanza mediante deposito in cancelleria della motivazione. Roma, addi' 8 giugno 1990