P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede l'obbligo di motivazione del dissenso espresso dal p.m. sulla richiesta di giudizio abbreviato con conseguente esclusione per il giudice del dibattimento della possibilita' di pronunciare sentenza di condanna, all'esito del giudizio immediato, con la diminuzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Kevi Athanas; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; La presente ordinanza e' stata letta nel pubblico dibattimento all'imputato, al difensore ed al p.m. Milano, 6 giugno 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1065