P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del
 c.p.p.,  in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
 della Costituzione nella  parte  in  cui  non  prevede  l'obbligo  di
 motivazione  del  dissenso  espresso  dal  p.m.  sulla  richiesta  di
 giudizio abbreviato con conseguente esclusione  per  il  giudice  del
 dibattimento  della possibilita' di pronunciare sentenza di condanna,
 all'esito del giudizio immediato, con la diminuzione di pena  di  cui
 all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso nei confronti di Kevi Athanas;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza, sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    La  presente  ordinanza  e'  stata letta nel pubblico dibattimento
 all'imputato, al difensore ed al p.m.
      Milano, 6 giugno 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C1065