ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  224-bis,
 secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso  con
 ordinanza  emessa  il  28  dicembre 1989 dal Tribunale di Vicenza nel
 procedimento penale a carico di Longo Eliana, ordinanza  iscritta  al
 n.197  del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica  n.18,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Visti  l'atto  di  costituzione di Longo Eliana, nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 20
 aprile 1989 in sede di riesame del  provvedimento  di  convalida  del
 sequestro  operato  dalla polizia giudiziaria nei confronti di Eliana
 Longo, provvedimento adottato dal Procuratore  della  Repubblica  del
 luogo  ai sensi dell'art. 224- bis del codice di procedura penale del
 1930,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  13  e  14  della
 Costituzione,  questione di legittimita' del detto art. 224-bis, come
 interpretato  dalla  giurisprudenza  assolutamente  prevalente  della
 Corte  di  cassazione (e, cioe', nel senso di ritenere non perentorio
 il termine di quarantotto  ore  dall'esecuzione,  posto  al  pubblico
 ministero  per  convalidare  con  decreto  motivato  il  sequestro ad
 iniziativa  della  polizia  giudiziaria),  deducendone  che  "ove  il
 Tribunale del riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art.
 224- bis c.p.p. dovrebbe dichiarare la perenzione del  sequestro  per
 omessa  convalida... e disporre l'immediata restituzione all'imputata
 di  quanto  appreso  dalla   P.G.   all'esito   della   perquisizione
 domiciliare";
      che con ordinanza n. 551 del 1989 questa Corte aveva ordinato la
 restituzione degli atti al giudice a quo, "considerato che,  dopo  la
 pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il nuovo
 codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22  settembre  1988,
 n.  447,  le  cui  disposizioni,  ai  sensi dell'art. 258 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento  e  transitorie  del  codice  di  procedura penale), si
 direbbero immediatamente  applicabili  al  procedimento  a  quo,  non
 operando   nei  suoi  confronti  il  regime  di  ultrattivita'  delle
 disposizioni del codice abrogato,  data  l'assenza  delle  condizioni
 previste dagli artt.  241 e 242 del detto decreto legislativo";
      che  con ordinanza del 28 dicembre 1989 il Tribunale di Vicenza,
 maggiormente puntualizzando  gli  estremi  del  caso  di  specie,  ha
 riproposto  la  questione  di  legittimita' costituzionale, in quanto
 "nel procedimento penale contro la  Longo,  in  corso  alla  data  di
 entrata  in  vigore  del  codice,  si  e' verificata la condizione di
 ultrattivita'  delle  disposizioni  del  codice   abrogato   prevista
 dall'art.  242 co. 1Œ, lett. a), disp. trans., perche' la Longo, alla
 data  di  entrata  in  vigore  del  nuovo  codice,  era  gia'   stata
 interrogata  (il  5  e  il  7  aprile  1989)  dal  P.M., che le aveva
 compiutamente contestato  i  fatti  oggetto  dell'imputazione,  cosi'
 soddisfando, contestualmente, sia la condizione del compimento di 'un
 atto di istruzione  del  quale  e'  previsto  il  deposito',  sia  la
 condizione della contestazione del fatto all'imputato";
      che  il  Tribunale di Vicenza, ritenuta la persistente rilevanza
 della questione, si  e'  limitato  a  richiamare  per  relationem  la
 motivazione  adottata  nel precedente provvedimento di rimessione, da
 intendersi integralmente riprodotta nella nuova ordinanza;
      che  nel  presente  giudizio  e'  intervenuto  il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione venga dichiarata
 inammissibile, in quanto il giudice a quo,  "pur  dando  atto  di  un
 indirizzo  giurisprudenziale 'assolutamente prevalente'", ma con cio'
 stesso riconoscendo l'esistenza, oltre che la  possibilita',  di  una
 diversa    interpretazione,    non   precisa   se   intende   seguire
 quell'indirizzo prevalente oppure discostarsene, per  cui  "piu'  che
 sottoporre  alla Corte una questione di legittimita' di una norma, ha
 sottoposto alla medesima un problema di compatibilita' con  le  norme
 costituzionali  indicate  di  una  interpretazione  che  esso  non ha
 precisato di voler seguire";
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione da' atto dell'avvenuto
 proscioglimento dell'imputata Eliana Longo con la formula "perche' il
 fatto  non  sussiste"  da  parte del Giudice istruttore di Vicenza in
 data 3 novembre 1989 e che avverso tale pronuncia non risulta  essere
 stata proposta impugnazione;
      che, pertanto, in forza del proscioglimento finale, il sequestro
 dovrebbe  aver  perduto  efficacia   ope   legis,   con   conseguente
 sopravvenuta irrilevanza della questione nel giudizio a quo";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.