PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
      dichiara  la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo
 comma, della legge 13 aprile 1988, n.  117  (Risarcimento  dei  danni
 cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
 civile dei magistrati), nella parte in  cui,  quanto  ai  giudizi  di
 responsabilita'   civile   dei   magistrati,  relativamente  a  fatti
 anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al  7  aprile
 1988,  non  prevede  che  il  Tribunale competente verifichi con rito
 camerale la non manifesta infondatezza della domanda  ai  fini  della
 sua ammissibilita';
      dichiara    inammissibile    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 4  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,
 sollevata,  in riferimento agli artt. 24, 25, 101 della Costituzione,
 dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;
      dichiara    inammissibile    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 55 e 74 del codice  di  procedura  civile,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e
 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze di cui
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1235