PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  quarto
 comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
 dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme sulla espropriazione per
 pubblica utilita', modifiche e integrazioni alle l. 17  agosto  1942,
 n.  1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed
 autorizzazione di  spesa  per  interventi  straordinari  nel  settore
 dell'edilizia,  agevolata  e  convenzionata),  cosi'  come modificato
 dall'art. 14 della legge  28  gennaio  1977,  n.  10  (Norme  per  la
 edificabilita'  dei  suoli),  nella  parte  in cui, in mancanza della
 determinazione, ad opera della  commissione  prevista  dall'art.  16,
 dell'indennita'   di  occupazione  o  della  sua  comunicazione  agli
 interessati, non consente  ai  medesimi  di  agire  in  giudizio  per
 ottenerne  la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che
 ne e' oggetto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1237