PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita', modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), gia' dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1253