PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22
 ottobre   1971,  n.  865  (Programmi  e  coordinamento  dell'edilizia
 residenziale  pubblica;  norme  sulla  espropriazione  per   pubblica
 utilita',  modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150,
 l. 18 aprile  1962,  n.  167,  l.  29  settembre  1964,  n.  847,  ed
 autorizzazione  di  spesa  per  interventi  straordinari  nel settore
 dell'edilizia  residenziale,   agevolata   e   convenzionata),   come
 modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la edificabilita' dei suoli), gia'  dichiarato  illegittimo,  con  la
 sentenza  n.  67  del  1990,  nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta
 espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio
 per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di
 stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione  sollevata,
 in  riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello
 di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1253