P. Q. M.
    Visto   l'art.  134  della  Costituzione;  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 dicembre 1948, n. 1, e  l'art.  23  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli artt. 3, primo comma, e 37 della Costituzione, la  questione  di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto dall'art. 16 della
 legge 23 aprile 1981, n. 155; dell'art. 1 della legge 31 maggio 1986,
 n.  193;  dell'art. 5, quinto comma, della legge 29 febbraio 1988, di
 conversione, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1987,  n.  536,
 nella  parte  in  cui  non  consente  alla  lavoratrice di conseguire
 l'anzianita' contributiva massima di dieci anni, beneficio  spettante
 alla generalita' i prepensionati del settore siderurgico;
    Sospende il giudizio
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  del  Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
 dei deputati.
      Genova, addi' 19 giugno 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C1264