P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; l'art. 1 della legge costituzionale 9 dicembre 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dall'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155; dell'art. 1 della legge 31 maggio 1986, n. 193; dell'art. 5, quinto comma, della legge 29 febbraio 1988, di conversione, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, nella parte in cui non consente alla lavoratrice di conseguire l'anzianita' contributiva massima di dieci anni, beneficio spettante alla generalita' i prepensionati del settore siderurgico; Sospende il giudizio Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Genova, addi' 19 giugno 1990 Il pretore: (firma illeggibile) 90C1264