P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione della
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l.  1ยบ febbraio  1977,
 n.  12,  convertito  con  modifiche nella legge 31 marzo 1977, n. 91,
 nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilita'
 dell'indennita' di contingenza quattordicesima mensilita' del settore
 commercio, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere.
      Milano, addi' 16 maggio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C1267