P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 1ยบ febbraio 1977, n. 12, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilita' dell'indennita' di contingenza quattordicesima mensilita' del settore commercio, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere. Milano, addi' 16 maggio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1267