P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1  della legge 9 febbraio 1942, a n. 1, 23 e 24
 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' Costituzionale dell'art. 395 del c.p.p., nella parte  in
 cui  non  prevede la notifica della richiesta di incidente probatorio
 ai difensori degli indagati, in riferimento agli  artt.  24,  secondo
 comma e 76, della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Perugia, addi' 24 luglio 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: MASSEI

 90C1269