P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1942, a n. 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 395 del c.p.p., nella parte in cui non prevede la notifica della richiesta di incidente probatorio ai difensori degli indagati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 76, della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Perugia, addi' 24 luglio 1990 Il giudice per le indagini preliminari: MASSEI 90C1269