P.Q.M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 79 del c.p.p. e 24 della legge 24 della legge 24 dicembre 1969,
 n.  990,  in  relazione  agli  artt.  329  e  335  del  c.p.p.  ed in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;
    Sospende   il   procedimento   davanti   a   se'   instaurato  per
 l'assegnazione di somma a titolo di provvisionale;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alla parte civile, all'imputato, al  p.m.,  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Pistoia, addi' 14 maggio 1990
                          Il pretore: CIVININI

 90C1272