P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 del c.p.p. e 24 della legge 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del c.p.p. ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione; Sospende il procedimento davanti a se' instaurato per l'assegnazione di somma a titolo di provvisionale; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla parte civile, all'imputato, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pistoia, addi' 14 maggio 1990 Il pretore: CIVININI 90C1272