LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento penale nei
 confronti di Barazza Flavio appellante avverso la sentenza in data 29
 gennaio 1990 del tribunale di Pordenone;
    Vista l'eccezione di incostituzionalita' - sollevata dal difensore
 dell'imputato - dell'art. 438 del  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non
 prevede l'obbligo di motivazione del dissenso espresso dal p.m.;
    Ritenuto   che   la  questione  appare  rilevante  al  fine  della
 decisione;
    Rilevato  che l'ammissibilita' del dissenso immotivato attribuisca
 ad una delle parti processuali autonomia  e  prevalenza  sulle  altre
 parti  il  che  appare contrastare col principio indicato nell'art. 3
 della Carta costituzionale, specie  in  assenza  di  una  correlativa
 previsione  riguardante la possibilita' di diversa decisione da parte
 del giudice;