LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Barazza Flavio appellante avverso la sentenza in data 29 gennaio 1990 del tribunale di Pordenone; Vista l'eccezione di incostituzionalita' - sollevata dal difensore dell'imputato - dell'art. 438 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo di motivazione del dissenso espresso dal p.m.; Ritenuto che la questione appare rilevante al fine della decisione; Rilevato che l'ammissibilita' del dissenso immotivato attribuisca ad una delle parti processuali autonomia e prevalenza sulle altre parti il che appare contrastare col principio indicato nell'art. 3 della Carta costituzionale, specie in assenza di una correlativa previsione riguardante la possibilita' di diversa decisione da parte del giudice;