P. Q. M.
    Su conforme richiesta del p.g.;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza ai fini della decisione e la non manifesta
 infondatezza della questione di  legittimita'  costituzionale  -  per
 violazione  dell'art. 3 della Costituzione - dell'art. 438 del c.p.p.
 nella parte in cui non prevede l'obbligo  del  p.m.  di  motivare  il
 proprio dissenso;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  la presente ordinanza venga notificata - a cura della
 cancelleria - al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  comunicata
 al Presidente delle due Camere del Parlamento.
      Trieste, addi' 20 settembre 1990
                        Il presidente: DEL CONTE

 90C1340