P. Q. M. Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 in relazione con l'art. 3 e 42 della Costituzione, per la parte dell'art. 14 che non prevede l'aggiornamento del costo base di costruzioni per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 in relazione con l'art. 3 della Costituzione per la parte dell'art. 14 citato in cui non e' previsto per le costruzioni in zone sismiche di prima categoria l'aumento del costo di costruzione del 10% di cui al d.m. 3 ottobre 1975 emesso ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1ยบ novembre 1965, n. 1179; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Messina, addi' 5 giugno 1990 Il pretore: (firma illeggibile) 90C1343