P. Q. M.
    Dichiara  manifestamente  infondata  l'eccezione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 in relazione  con
 l'art.  3  e 42 della Costituzione, per la parte dell'art. 14 che non
 prevede  l'aggiornamento  del  costo  base  di  costruzioni  per  gli
 immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975;
    Dichiara  non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 in relazione  con
 l'art.  3  della Costituzione per la parte dell'art. 14 citato in cui
 non e'  previsto  per  le  costruzioni  in  zone  sismiche  di  prima
 categoria l'aumento del costo di costruzione del 10% di cui al d.m. 3
 ottobre 1975 emesso ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della  legge
 1ยบ novembre 1965, n. 1179;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Messina, addi' 5 giugno 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 90C1343