P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1,  23  e  seguenti  della  legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo  comma,  n.  11,
 della  legge  9  ottobre 1971, n. 825, in relazione all'art. 76 della
 Costituzione, nella parte in cui omette di determinare i principi  ed
 i  criteri  direttivi  (principi  fondamentali  della responsabilita'
 personale per illecito tributario; criteri di coordinamento con altre
 leggi  vigenti  e  specificamente  con  quella  fallimentare),  cosi'
 ponendo in essere le premesse per le ulteriori violazioni delle norme
 costituzionali di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 della parte motivata;
    Subordinatamente:   illegittimita'   costituzionale   della  norma
 dell'art. 75 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 76 e  24
 della  Costituzione,  nella  parte in cui, regolando il coordinamento
 delle nuove norme del sistema delle sanzioni  amministrative  con  la
 legislazione  fallimentare  impedisce  al  curatore  fallimentare  di
 difendere il patrimonio di cui  e'  amministratore  e  consente  agli
 uffici  dell'I.V.A.  di  irrogare  una  sanzione di natura diversa da
 quella prevista dalla legge di delega;
    Sospende  il  giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  cancelleria  di  questo tribunale di provvedere alla
 notificazione della presente ordinanza alle  parti  in  causa  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, e di darne comunicazione ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Grosseto, nella camera di consiglio del 7 luglio
 1988.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C1406