P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in relazione all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui omette di determinare i principi ed i criteri direttivi (principi fondamentali della responsabilita' personale per illecito tributario; criteri di coordinamento con altre leggi vigenti e specificamente con quella fallimentare), cosi' ponendo in essere le premesse per le ulteriori violazioni delle norme costituzionali di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 della parte motivata; Subordinatamente: illegittimita' costituzionale della norma dell'art. 75 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 76 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, regolando il coordinamento delle nuove norme del sistema delle sanzioni amministrative con la legislazione fallimentare impedisce al curatore fallimentare di difendere il patrimonio di cui e' amministratore e consente agli uffici dell'I.V.A. di irrogare una sanzione di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di questo tribunale di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 7 luglio 1988. Il presidente: (firma illeggibile) 90C1406