P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 1 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione; Sospende il processo promosso contro Faletto Piero in relazione alla violazione dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. citato e manda la cancelleria per la trasmissione degli atti all'ecc.ma Corte costituzionale in Roma, previa separazione degli stessi da quelli relativi alla contravvenzione di cui all'art. 1, quarto comma, del d.-l. citato; per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Torino, il 30 ottobre 1990. Il giudice: SANDRELLI 91C0013