P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 1› marzo  1953,
 n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4,
 primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come  convertito
 in  legge  7  agosto  1982,  n.  516,  per violazione degli artt. 25,
 secondo comma, e 3 della Costituzione;
    Sospende  il  processo  promosso contro Faletto Piero in relazione
 alla violazione dell'art. 4, primo comma, n. 7, del  d.-l.  citato  e
 manda  la cancelleria per la trasmissione degli atti all'ecc.ma Corte
 costituzionale in Roma, previa separazione  degli  stessi  da  quelli
 relativi  alla  contravvenzione  di cui all'art. 1, quarto comma, del
 d.-l. citato; per la notifica della presente ordinanza al  Presidente
 del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Torino, il 30 ottobre 1990.
                         Il giudice: SANDRELLI

 91C0013