PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  alla  Regione  Valle  d'Aosta  adottare
 un'ordinanza contingibile e urgente, ai  sensi  dell'art.  32,  terzo
 comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio
 sanitario nazionale), diretta a vietare, limitatamente all'anno  1990
 e   alla  pratica  della  monticazione,  l'introduzione  nel  proprio
 territorio di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane,
    e,  conseguentemente,  annulla  l'ordinanza  del  Presidente della
 Giunta della Regione Valle d'Aosta 15 marzo 1990, n. 342.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0148