PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19 del regio decreto-legge 2 novembre  1933,
 n. 2418 (Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della
 iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche  all'ordinamento  dell'istituto
 stesso),  convertito  in  legge  7 giugno 1934, n. 1088, in relazione
 all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939,  n.
 295   (Ricupero   dei   crediti   verso  impiegati  e  pensionati,  e
 presentazione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti)  ed
 all'art.  3  della  legge  20  marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine
 previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in  materia
 di trattamento economico del personale civile e militare dello
  Stato  in  servizio  ed  in  quiescenza; norme in materia di computo
 della tredicesima mensilita' e di riliquidazione della indennita'  di
 buonuscita  e  norme  di  interpretazione e di attuazione dell'art. 6
 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento  degli  assegni
 vitalizi  al  Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),
 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata  dal  Pretore
 di Venezia con la ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0155