P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del c.p.p. in relazione al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, prima parte, e punto 45 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848, per contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che nella fase delle indagini preliminari la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. sia emessa in pubblica udienza; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 13 dicembre 1990 Il giudice delle indagini preliminari: BRESCIANO 91C0230