P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata  e  rilevante ai fini del
 presente giudizio la questione di legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  447,  448  e 563 del c.p.p. in relazione al combinato disposto
 degli artt. 2, primo comma, prima parte, e punto 45  della  legge  16
 febbraio  1987,  n.  81  e  art. 6, primo comma, della legge 4 agosto
 1955, n. 848, per contrasto con gli artt. 76 e 3 della  Costituzione,
 nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  nella fase delle indagini
 preliminari la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
 parti  ai  sensi  dell'art.  444  del  c.p.p.  sia emessa in pubblica
 udienza;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Roma, addi' 13 dicembre 1990
            Il giudice delle indagini preliminari: BRESCIANO

 91C0230