P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art. 129, secondo comma, del c.p.p. in relazione
 all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e
 manda  alla  cancelleria  di  notificare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
             Il presidente estensore: (firma illeggibile)

 91C0325