PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivita'. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0419