PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'ottavo  comma,  lett.
 b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982,
 n.  297,  ("Disciplina  del  trattamento  di fine rapporto e norme in
 materia  pensionistica"),  nella  parte  in  cui   non   prevede   la
 possibilita' di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto
 in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivita'.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0419