PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 442 cod. proc.
 civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando  pronuncia
 sentenza  di  condanna  al  pagamento  di somme di denaro per crediti
 relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre
 gli interessi nella misura legale,  il  maggior  danno  eventualmente
 subito  dal  titolare  per la diminuzione del valore del suo credito,
 applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala  mo-
 bile  nel  settore  dell'industria  e  condannando al pagamento della
 somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le
 condizioni legali di responsabilita' dell'istituto  o  ente  debitore
 per il ritardo dell'adempimento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0467