P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 numero 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita', proposta dalla difesa, dell'art. 458, primo comma,
 del  c.p.p.,  in  relazione  all'art.  24,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  nella parte in cui non prevede che il termine di sette
 giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra  dalla  notifica
 dell'avviso   al   difensore  della  data  fissata  per  il  giudizio
 immediato;
    Solleva   d'ufficio,   perche'   rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, la questione di  costituzionalita'  dell'art.  458,  primo
 comma,  del  c.p.p.,  in  relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3
 primo comma, della Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che
 l'imputato  debba depositare la richiesta di giudizio aggreviato, con
 la prova della avvenuta notifica al p.m., nel termine di decadenza di
 sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato;
    Dispone la sospensione del giudizio e  la  immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al
 Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati;
    Respinge  la  richiesta  del   difensore,   di   sostituire,   per
 l'imputato,  la  misura  della  custodia  cautelare in carcere con la
 misura degli arresti domiciliari.
      Genova, addi' 1› febbraio 1991
                      Il presidente: PERRAZZELLI

 91C0470