P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', proposta dalla difesa, dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine di sette giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato; Solleva d'ufficio, perche' rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalita' dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3 primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'imputato debba depositare la richiesta di giudizio aggreviato, con la prova della avvenuta notifica al p.m., nel termine di decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato; Dispone la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati; Respinge la richiesta del difensore, di sostituire, per l'imputato, la misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Genova, addi' 1 febbraio 1991 Il presidente: PERRAZZELLI 91C0470