P. Q. M. Visti i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, n. 1475, 1476, 1898, 1899 e 1900 del 1989 reg. gen., proposti da Celotti Raffaele ed altri; Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata al questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, nella parte in cui (secondo comma) affida alla giunta regionale il controllo sugli organi delle uu.ss.ll.; Dispone la trasmissione degli atti, a cura della segreteria in sede, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la Comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Salerno, il 25 ottobre 1990, nella Camera di consiglio del T.A.R. Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile) Il segretario: (firma illeggibile) 91C0495