P. Q. M.
    Visti i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, n. 1475,  1476,  1898,
 1899  e  1900  del  1989  reg.  gen., proposti da Celotti Raffaele ed
 altri;
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  al  questione
 d'illegittimita'  costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 9
 giugno 1980, n. 57, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 130  della
 Costituzione,  nella  parte in cui (secondo comma) affida alla giunta
 regionale il controllo sugli organi delle uu.ss.ll.;
    Dispone la trasmissione degli atti, a  cura  della  segreteria  in
 sede,  alla  Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente
 ordinanza alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  e  la Comunicazione della medesima ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Cosi' deciso in Salerno, il 25 ottobre  1990,  nella  Camera  di
 consiglio del T.A.R.
           Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile)
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
 91C0495