P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che la norma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dipendente dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 10, n. 11, appare viziata, in quanto non si presenta conforme ai principi di cui agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione; che la questione non appare manifestamente infondata; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, come sopra esposta; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 22 novembre 1990 Il presidente del collegio: MENEGOTTO 91C0501