P. Q. M.
     Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     Ritenuto  che la norma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 600, dipendente dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825,
 all'art. 10, n.  11,  appare  viziata,  in  quanto  non  si  presenta
 conforme ai principi di cui agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione;
      che la questione non appare manifestamente infondata;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale, come sopra esposta;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
 causa, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bassano del Grappa, addi' 22 novembre 1990
                 Il presidente del collegio: MENEGOTTO

 91C0501