ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 dell'art.  2,  terzo  comma,  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118
 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
 favore  di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11
 febbraio 1980, n. 18 (Indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi
 civili  totalmente  inabili),  promosso  con  ordinanza  emessa il 19
 novembre 1990 dal Pretore di Fermo nei  procedimenti  civili  riuniti
 vertenti  tra  Adagio Giuseppe e Basili Stefania per la figlia minore
 Adagio Letizia ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al
 n. 83  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima serie speciale, dell'anno
 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 aprile 1991 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel  corso  di  un  giudizio  in  cui  i  ricorrenti,
 invalidi  civili  minorenni  affetti  da  cecita'  assoluta,  avevano
 richiesto l'erogazione  dell'indennita'  di  accompagnamento  per  il
 periodo compreso tra il 1› luglio 1980 ed il 1› gennaio 1989, il Pre-
 tore  di  Fermo,  con  ordinanza  emessa  il  19  novembre  1990,  ha
 sollevato, in relazione agli artt. 2,  3  e  38  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 dell'art. 2, terzo comma, della  legge  30  marzo  1971,  n.  118,  e
 dell'art.  1  della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui
 escludono, per il periodo considerato, il diritto  all'indennita'  in
 argomento  per  gli  invalidi civili minorenni affetti dalla suddetta
 menomazione;
      che il  Pretore  osserva  come  i  soggetti  de  quibus  abbiano
 acquisito  il  diritto alla pensione d'invalidita' dal 1› luglio 1980
 ex art. 14 septies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre  1979,
 n.  663,  convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1980,
 n. 33, mentre  dal  1›  gennaio  1989  sia  stata  loro  erogata,  in
 sostituzione  di tale provvidenza, l'indennita' di accompagnamento ex
 art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
      che, secondo il giudice a quo, l'esclusione dell'indennita'  per
 tale  arco  di  tempo  configurerebbe un'ingiustificata disparita' di
 trattamento in confronto alle altre categorie d'invalidi minorenni ai
 quali la citata legge n. 18 del 1980 riconoscerebbe il beneficio;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
 l'infondatezza della questione in quanto l'indennita',  di  ammontare
 superiore  alla pensione e sostitutiva di quest'ultima, costituirebbe
 un incremento della tutela degli invalidi in questione;
    Considerato che, mentre a'  termini  dell'impugnata  normativa  e'
 concessa  agli  invalidi  civili minori di eta' la sola indennita' di
 accompagnamento esclusivamente ove ne siano accertate l'incapacita' a
 deambulare ovvero a compiere  gli  atti  quotidiani  della  vita,  ai
 minori  ciechi  assoluti  venne  erogata,  nell'arco temporale cui la
 censura si riferisce, la pensione non reversibile  gia'  spettante  a
 tale categoria di invalidi a decorrere dal diciottesimo anno di eta';
      che  tale misura rappresento' una provvidenza sui generis, volta
 non gia' a sopperire alla mancanza di un reddito  di  lavoro,  quanto
 piuttosto   ad   assicurare,   con   carattere   di   generalita'  ed
 immediatezza, uno  speciale  beneficio  in  ragione  del  particolare
 disagio  che  la  gravita'  della menomazione comporta, a prescindere
 dalla capacita' di guadagno;
      che, nel quadro della successiva razionalizzazione del  sistema,
 appare   del   tutto  giustificata  la  sostituzione  della  suddetta
 "pensione" con l'indennita' di accompagnamento di  ben  piu'  elevato
 importo,  nello  specifico  ammontare  previsto  per  i  ciechi e non
 subordinata ad alcun limite di reddito;
      che,  conseguentemente,  anche  nel  periodo  considerato   sono
 riscontrabili   sia  quella  privilegiata  tutela  accordata  a  tale
 categoria d'invalidi nell'ambito dell'invalidita'  civile  (ordinanza
 n.  280  del  1990),  sia  la  diversita'  logica dei presupposti che
 legittimano l'indennita' di accompagnamento da un lato e la  pensione
 dall'altro (sentenza n. 346 del 1989);
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.