Tutto cio' premesso e ritenuto, si confida che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'atto impugnato dopo aver udito i difensori in camera di consiglio, dichiarare - in base alle norme del relativo statuto - l'esclusiva attribuzione alla regione autonoma Valle d'Aosta della competenza relativa all'immobile descritto in premessa e conseguentemente annullare l'impugnato avviso di asta 1 marzo 1991 dell'intendenza di finanza (ufficio del registro) di Aosta concernente l'immobile stesso; con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronuncia. Roma, addi' 26 aprile 1991 Avv. prof. Gustavo ROMANELLI 91C0609