Tutto cio' premesso e ritenuto, si confida che codesta ecc.ma Corte
 costituzionale  voglia,  in accoglimento del presente ricorso, previa
 sospensione dell'atto impugnato dopo aver udito i difensori in camera
 di consiglio, dichiarare - in base alle norme del relativo statuto  -
 l'esclusiva  attribuzione  alla  regione autonoma Valle d'Aosta della
 competenza   relativa   all'immobile   descritto   in   premessa    e
 conseguentemente  annullare  l'impugnato avviso di asta 1› marzo 1991
 dell'intendenza  di  finanza  (ufficio   del   registro)   di   Aosta
 concernente  l'immobile  stesso;  con ogni relativa conseguenza e con
 ogni connessa pronuncia.
      Roma, addi' 26 aprile 1991
                     Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

 91C0609