P. Q. M.
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, per
 contrasto  con gli artt. 3, 53 e 24, primo comma, della Costituzione,
 nella parte in cui non  prevede  la  possibilita'  di  richiedere  la
 riliquidazione   entro   il   termine  decennale  della  prescrizione
 ordinaria;
    Ordina  la  immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  altresi'  che  la  presente  decisione sia notificata alle
 parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Genova, addi' 22 marzo 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0753