P. Q. M. Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita' di richiedere la riliquidazione entro il termine decennale della prescrizione ordinaria; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina altresi' che la presente decisione sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 22 marzo 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0753