P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23,  terzo  comma,  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 44,  terzo  comma,
 della  legge  18  marzo  1968,  n. 313, e del corrispondente art. 40,
 terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, limitatamente  alla
 parte  in  cui  subordinano  il diritto della vedova alla pensione di
 guerra  alla  condizione  che  il  matrimonio,  in  qualunque   tempo
 contratto, sia durato non meno di un anno;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone la immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Ordina, altresi',  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alla  ricorrente  Ricci  Mingani Rina, al
 procuratore generale presso la Corte dei conti ed al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
    Roma, camera di consiglio del 6 dicembre 1990.
                        Il presidente: CROCETTA
    Depositata in segreteria il giorno 16 gennaio 1991.
                       Il segretario: DE SANTIS

 91C0782