P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 44, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e del corrispondente art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto della vedova alla pensione di guerra alla condizione che il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno; Sospende il giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, altresi', che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente Ricci Mingani Rina, al procuratore generale presso la Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, camera di consiglio del 6 dicembre 1990. Il presidente: CROCETTA Depositata in segreteria il giorno 16 gennaio 1991. Il segretario: DE SANTIS 91C0782