P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/1978, con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del giudizio e la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cosi'  deciso  in  Torino,  nella  camera di consiglio della III
 sezione civile del tribunale, il 4 aprile 1991.
                        Il presidente: CANNATA

 91C0786