P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/1978, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Torino, nella camera di consiglio della III sezione civile del tribunale, il 4 aprile 1991. Il presidente: CANNATA 91C0786