P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  13  e
 20  della  legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e
 324 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del giudizio e  la  immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che il presente provvedimento sia notificato, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Catanzaro, addi' 9 aprile 1991
                           Il giudice: BAUDI

 91C0823