P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che il presente provvedimento sia notificato, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catanzaro, addi' 9 aprile 1991 Il giudice: BAUDI 91C0823