P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 34 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 60, 405 e 197, comma secondo,
 lett. a) del codice di procedura penale, per contrasto con l'art.  76
 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il procedimento in corso;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due camere
 del Parlamento.
       Milano, addi' 19 marzo 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0868