P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 60, 405 e 197, comma secondo, lett. a) del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Milano, addi' 19 marzo 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0868