P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
       a)  dispone  la rimessione degli atti alla Corte costituzionale
 per la decisione della questione di legittimita'  costituzionale  del
 settimo  comma  dell'art.  6  del  d.-l.  12  settembre 1983, n. 463,
 convertito, con modificazioni,' nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
 laddove non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data
 di cessazione del diritto alla integrazione  anche  per  il  caso  di
 doppia  integrazione  al minimo, in relazione agli artt. 3 e 38 della
 Costituzione. Trattasi di questione non  manifestamente  infondata  e
 rilevante ai fini del giudizio che viene sospeso;
       b)  manda  alla cancelleria per la comunicazione della presente
 ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai  Presidenti
 della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
      Firenze, addi' 8 maggio 1991
                        Il presidente: CALVISI
 91C0885