PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 438, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, primo comma, 25,
 primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal  Giudice  per
 le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0966