PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0966