P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  prospettata  in  narrativa  e   dispone   l'immediata
 trasmissione  alla  Corte  costituzionale degli atti del procedimento
 per il relativo giudizio di costituzionalita', previa sospensione del
 processo in corso;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e  comunicata  a  cura  della  cancelleria  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Busto Arsizio, addi' 13 giugno 1991
                    Il presidente estensore: AZZENA

 91C1011