P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata in narrativa e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento per il relativo giudizio di costituzionalita', previa sospensione del processo in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Busto Arsizio, addi' 13 giugno 1991 Il presidente estensore: AZZENA 91C1011