P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante ai fini del
 decidere la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  156,
 secondo  comma,  del  d.lgs.  28  luglio 1989, n. 271, per violazione
 dell'art. 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui  il  menzionato
 articolo delle norme di attuazione del c.p.p.:
    Dispone  che  il  giudice  per  le  indagini preliminari presso la
 pretura, a seguito di opposizione alla  richiesta  di  archiviazione,
 provvede  a  norma  dell'art.  554, secondo comma, del c.p.p. e non a
 norma del combinato disposto di cui agli artt. 410,  terzo  comma,  e
 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p.;
    Sospende il procedimento in corso;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti del
 procedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
      Termini Imerese, addi' 20 maggio 1991
                         Il pretore: IMBERGAMO
                               Il collaboratore di cancelleria: TERESI
 91C1030