P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui il menzionato articolo delle norme di attuazione del c.p.p.: Dispone che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, provvede a norma dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. e non a norma del combinato disposto di cui agli artt. 410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p.; Sospende il procedimento in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del procedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Termini Imerese, addi' 20 maggio 1991 Il pretore: IMBERGAMO Il collaboratore di cancelleria: TERESI 91C1030