P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale nei termini di cui in motivazione, rispetto agli artt. 117, 97 e 18 della Costituzione; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna e che sia comunicata al presidente del consiglio regionale della stessa regione. Cosi' deciso in Roma, addi' 26 ottobre 1990. Il presidente: LASCHENA Il segretario: CARBONI Il consigliere estensore: TORSELLO Depositata in segreteria il 1ยบ luglio 1991. Il direttore della segreteria: GHERA 91C1063