P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale nei termini di
 cui  in  motivazione,  rispetto  agli  artt.  117,  97  e  18   della
 Costituzione;
    Dispone   la   trasmissione   immediata   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;
    Ordina che, a cura della segreteria, l'ordinanza  di  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata alle parti in
 causa e al presidente della giunta  regionale  dell'Emilia-Romagna  e
 che sia comunicata al presidente del consiglio regionale della stessa
 regione.
      Cosi' deciso in Roma, addi' 26 ottobre 1990.
                        Il presidente: LASCHENA
    Il segretario: CARBONI
                                    Il consigliere estensore: TORSELLO
    Depositata in segreteria il 1ยบ luglio 1991.
                 Il direttore della segreteria: GHERA

 91C1063