P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
 n. 354, relativamente agli artt. 47, 48 e 50 della  citata  legge  in
 relazione  all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in
 cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori di
 eta' all'epoca dei fatti-reati commessi, le misure  alternative  alla
 detenzione  dell'affidamento  in  prova  al  servizio sociale e della
 semi-liberta' operino con modalita' diverse da quelle previste  dalle
 singole disposizioni che le prevedono;
    Dispone  l'immediata  sospensione  del  presente procedimento e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, a Al Ashker
 Bassam, al procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  per  i
 minorenni  di  Genova  e comuncata ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
      Genova, addi' 30 maggio 1991
                   Il presidente est.: MAZZA GALANTI
                             Il collaboratore di cancelleria: CATALANO
    Depositato in cancelleria, addi' 3 giugno 1991.
               Il collaboratore di cancelleria: CATALANO

 91C1064