P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente agli artt. 47, 48 e 50 della citata legge in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non consente di ritenere che, nei confronti di soggetti minori di eta' all'epoca dei fatti-reati commessi, le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semi-liberta' operino con modalita' diverse da quelle previste dalle singole disposizioni che le prevedono; Dispone l'immediata sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a Al Ashker Bassam, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova e comuncata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 30 maggio 1991 Il presidente est.: MAZZA GALANTI Il collaboratore di cancelleria: CATALANO Depositato in cancelleria, addi' 3 giugno 1991. Il collaboratore di cancelleria: CATALANO 91C1064