P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.   3,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge
 n. 576/1980, come modificato dall'art. 2  della  legge  n.  175/1983,
 nella  parte  in  cui  non prevede il diritto al riscatto del periodo
 legale di durata dei corsi universitari e del  periodo  del  servizio
 militare   prestato,   al  fine  di  completare  l'anzianita'  minima
 necessaria  per  acquisire  il  diritto  di  anzianita' anche per gli
 iscritti all'albo procuratori e avvocati;
    Dispone  la  remissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 nonche' la sospensione del presente giudizio;
    Manda  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Dispone la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica
 ed al Presidente della Camera dei deputati.
      Brescia, addi' 11 aprile 1991
                       Il presidente: MAZZONCINI

 91C1075