P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 576/1980, come modificato dall'art. 2 della legge n. 175/1983, nella parte in cui non prevede il diritto al riscatto del periodo legale di durata dei corsi universitari e del periodo del servizio militare prestato, al fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquisire il diritto di anzianita' anche per gli iscritti all'albo procuratori e avvocati; Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la sospensione del presente giudizio; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Brescia, addi' 11 aprile 1991 Il presidente: MAZZONCINI 91C1075