P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 2, dir. 69 e 73 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del c.p.p., per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l'esame dell'imputato possa essere ammesso solo previo consenso dell'imputato stesso: Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere. Lucca, addi' 15 luglio 1991 Il presidente: NARDONE Il cancelliere: CECCARELLI 91C1076