P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  in  relazione
 all'art.  2,  dir.  69  e  73 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 503, primo
 comma, del c.p.p., per contrasto con l'art.  76  della  Costituzione,
 nella  parte  in cui prevedono che l'esame dell'imputato possa essere
 ammesso solo previo consenso dell'imputato stesso:
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 presidenti delle due Camere.
      Lucca, addi' 15 luglio 1991
                        Il presidente: NARDONE
                                            Il cancelliere: CECCARELLI
 91C1076