IL PRETORE Vista la richiesta delle parti; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Premesso che la richiesta formalizzata dalle parti e' prevista dall'art. 444 del c.p.p. che prevede l'applicazione di una sanzione sostitutiva e di una pena pecuniaria, determinata nella specie e nella misura; che la richiesta delle parti e' legittima anche nella sua quantificazione, ma emerge una questione di rilevanza costituzionale nella comparazione dell'art. 444 del c.p.p. e art. 53 della legge n. 689/1991 con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione; che il nuovo codice di procedura penale non prevede altre forme di sostituzione della pena se non quella prevista dall'art. 53 della legge n. 689/1981, non ritenendo manifestamente infondata la questione se gli artt. 444 del c.p.p. e 53 della legge n. 689/1981 siano costituzionalmente legittimi nella parte in cui non prevedono la sostituzione della pena richiesta in un servizio sociale o/e a favore della collettivita'; Ritiene questo giudicante che l'art. 27 della Costituzione ha voluto formalizzare il principio che ogni pena deve tendere alla rieducazione del condannato, rieducazione che tanto e' piu' efficace quando assume un valore sociale-economico e non soltanto afflittiva- rieducativa sul piano formale. Le sanzioni sostitutive previste dall'art. 53, consistono in tre distinte possibilita' a secondo se viene irrogata una pena fino a un mese, fino a tre mesi o fino a sei mesi, ma nessuna sostiene un principio rieducativo proprio in senso endogeno o in senso esterno. Ma il condannato potra' trarre beneficio da un sacrificio sia esso di carattere pecuniario o afflittivo consistente nel recarsi ad apporre la firma presso l'autorita' di P.S. o nel trascorrere le ore notturne presso una casa circondariale. Non esiste ne' un beneficio personale, ne' sociale. Tale vuoto viene ad assumere particolare importanza con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che all'art. 444 del c.p.p. ha rivisto l'istituto della sostituzione della pena breve ma regolando in modo molto generale quello istituto. Dal momento che il legislatore nel nuovo codice di procedura penale ha voluto considerare l'esecuzione delle pene brevi in modo diverso dalle altre condanne piu' gravi, restituendo nella fase esecutiva cio' che era stato tolto all'istituto della connessione (art. 12) nella applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671) ovvero sull'invito a costituirsi per pene non superiori a mesi sei (art. 656). Se e' vero percio' che nel nuovo codice e' venuta meno ogni attivita' di carattere inquisitorio sulla esecuzione di pene brevi e' pur vero che in nessuna disposizione il legislatore si e' preoccupato di dare esecuzione all'art. 27 della Costituzione concretizzando una fattiva rieducazione del condannato. In ogni paese ove il processo accusatorio trova applicazione esiste la possibilita' di impegnare, per il benessere sociale, il condannato ponendo a suo carico attivita' sociali tanto da ricavare un beneficio senza annuallare il carattere sanzionatorio della pena. Dal momento che l'art. 444 del c.p.p. nulla regola in tal senso questo giudicante non ritiene manifestamente infondata la questione e d'ufficio chiede che la Carta costituzionale si voglia pronunciare se l'art. 444 del c.p.p. e l'art. 53 della legge n. 689/1981 sono costituzionalmente legittimi nella parte in cui non prevedono la sostituzione delle pene detentive in altra pena che non sia quella prevista dall'art. 53 citato e piu' precisamente sulla possibilita' di sostituire la stessa in lavoro in favore della collettivita'.